Art. 27.
       Ordinanze concernenti interventi di messa in sicurezza
    1.  Quando  dalla  coltivazione  di  cava e torbiera derivi grave
pericolo  di dissesto idrogeologico tale da comportare rischio per la
sicurezza  delle  persone  e  degli insediamenti umani, il Presidente
della  giunta  regionale,  ai  sensi  dell'art.  61, comma 1, lettera
g-bis) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, emana
ordinanze  contenenti  prescrizioni  per  gli  interventi di messa in
sicurezza  a  carico  del  titolare  dell'autorizzazione  di cui agli
articoli 11, 12 e 17.
    2. Le ordinanze fissano un termine per provvedere agli interventi
di messa in sicurezza.
    3.  In  caso  di  non  ottemperanza alle prescrizioni, la Regione
dispone  la  revoca  dell'autorizzazione, trasmettendo tutti gli atti
all'autorita' giudiziaria.