Art. 27. Ordinanze concernenti interventi di messa in sicurezza 1. Quando dalla coltivazione di cava e torbiera derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, il Presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera g-bis) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, emana ordinanze contenenti prescrizioni per gli interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17. 2. Le ordinanze fissano un termine per provvedere agli interventi di messa in sicurezza. 3. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la Regione dispone la revoca dell'autorizzazione, trasmettendo tutti gli atti all'autorita' giudiziaria.