Art. 28. Sanzioni pecuniarie 1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27, acoloro che svolgono attivita' di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera si applicano le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, ove ricorrano le condizioni ivi previste. 2. Chiunque svolga l'attivita' di ricerca di cui all'Art. 11 senza autorizzazione o la prosegua dopo la sospensione dell'attivita' o dopo la revoca o la scadenza dell'autorizzazione ovvero non rispetti il divieto di cui al comma 3 dello stesso articolo e' soggetto al pagamento di una somma non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro. 3. Chiunque intraprenda l'attivita' di coltivazione di cui agli articoli 12 e 17 senza autorizzazione o la prosegua dopo la sospensione dell'attivita' o dopo la revoca o la scadenza dell'autorizzazione e' soggetto al pagamento di una somma non inferiore a 35.000 euro e non superiore a 350.000 euro, da determinarsi tenendo conto della quantita' e del valore del materiale estratto, nonche' della gravita' del danno ambientale causato. 4. I titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 12 e 17 che contravvengono all'obbligo stabilito dall'Art. 22 sono soggetti al pagamento di una somma non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 30.000 euro. 5. Il mancato versamento del contributo di cui all'Art. 15 comporta l'aumento dello stesso in misura pari al: a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla scadenza del termine indicato all'art. 15, comma 2; b) 30 per cento, qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) 50 per cento, qualora si superi il ritardo di cui alla lettera b). 6. Le misure di cui al comma 5 non sono cumulabili tra loro. 7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera c), il comune provvede alla riscossione del coniributo ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). 8. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si applicano secondo le procedure previste dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche e dagli articoli 182 e 208 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche.