Art. 28.
                         Sanzioni pecuniarie
    1.  Fermi  restando  i  provvedimenti  sanzionatori  di  cui agli
articoli 24,  25,  26 e 27, acoloro che svolgono attivita' di ricerca
di  materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera
si  applicano le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, ove
ricorrano le condizioni ivi previste.
    2.  Chiunque  svolga  l'attivita'  di  ricerca di cui all'Art. 11
senza autorizzazione o la prosegua dopo la sospensione dell'attivita'
o  dopo  la  revoca  o  la  scadenza  dell'autorizzazione  ovvero non
rispetti  il  divieto  di  cui  al  comma  3 dello stesso articolo e'
soggetto  al pagamento di una somma non inferiore a 10.000 euro e non
superiore a 100.000 euro.
    3.  Chiunque  intraprenda l'attivita' di coltivazione di cui agli
articoli  12  e  17  senza  autorizzazione  o  la  prosegua  dopo  la
sospensione   dell'attivita'   o   dopo   la  revoca  o  la  scadenza
dell'autorizzazione  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  somma  non
inferiore   a  35.000  euro  e  non  superiore  a  350.000  euro,  da
determinarsi tenendo conto della quantita' e del valore del materiale
estratto, nonche' della gravita' del danno ambientale causato.
    4.  I titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 12 e
17   che  contravvengono  all'obbligo  stabilito  dall'Art.  22  sono
soggetti  al  pagamento di una somma non inferiore a 3.000 euro e non
superiore a 30.000 euro.
    5.  Il  mancato  versamento  del  contributo  di  cui all'Art. 15
comporta l'aumento dello stesso in misura pari al:
      a) 10  per  cento,  qualora  il versamento sia effettuato entro
centoventi  giorni  dalla  scadenza del termine indicato all'art. 15,
comma 2;
      b) 30  per  cento,  qualora,  superato  il  termine di cui alla
lettera  a),  il  ritardo  si protrae non oltre i successivi sessanta
giorni;
      c) 50  per  cento,  qualora  si  superi  il ritardo di cui alla
lettera b).
    6. Le misure di cui al comma 5 non sono cumulabili tra loro.
    7.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera c),
il comune provvede alla riscossione del coniributo ai sensi del regio
decreto  14 aprile  1910,  n. 639 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni   di  legge  relative  alla  riscossione  delle  entrate
patrimoniali dello Stato).
    8.  Le  sanzioni  pecuniarie  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano  secondo  le  procedure  previste  dalla  legge regionale 5
luglio  1994,  n.  30  (Disciplina  delle  sanzioni amministrative di
competenza  regionale)  e successive modifiche e dagli articoli 182 e
208 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche.