Art. 29. Piani stralcio del PRAE 1. Nelle more dell'approvazione del PRAE possono essere approvati dal Consiglio regionale, previo parere della CRC, con le procedure previste dalla legge regionale n. 17/1986, in quanto compatibili, piani stralcio per bacini e tema estrattivo. Le province ed i comuni singoli o associati possono, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di imprese od associazioni private, predisporre ed inoltrare alla giunta regionale schemi di piano stralcio del PRAE. 2. I piani stralcio approvati dal consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente recepiti nel PRAE; gli schemi di piani stralcio predisposti dai comuni singoli o associati alla data di entrata in vigore della presente legge vengono valutati e recepiti nel PRAE in sede di approvazione dello stesso con le procedure previste dalla legge regionale n. 17/1986, in quanto compatibili.