Art. 29.
                       Piani stralcio del PRAE
    1. Nelle more dell'approvazione del PRAE possono essere approvati
dal  Consiglio  regionale,  previo parere della CRC, con le procedure
previste  dalla  legge  regionale  n. 17/1986, in quanto compatibili,
piani  stralcio per bacini e tema estrattivo. Le province ed i comuni
singoli  o  associati possono, anche ad iniziativa di imprese, gruppi
di  imprese  od  associazioni  private, predisporre ed inoltrare alla
giunta regionale schemi di piano stralcio del PRAE.
    2.  I  piani stralcio approvati dal consiglio regionale alla data
di entrata in vigore della presente legge sono integralmente recepiti
nel PRAE; gli schemi di piani stralcio predisposti dai comuni singoli
o  associati  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge
vengono  valutati  e  recepiti nel PRAE in sede di approvazione dello
stesso con le procedure previste dalla legge regionale n. 17/1986, in
quanto compatibili.