Art. 30.
          Apertura di nuove cave e torbiere ed amplianienti
    1.  Non  si  possono,  di  norma,  rilasciare  autorizzazioni per
l'apertura  di nuove cave e torbiere fino all'adeguamento dei PTPG al
PRAE,  ai  sensi  dell'Art.  10,  salvo  quanto stabilito al presente
articolo.
    2.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore del regolamento
regionale  di cui all'art. 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in
assenza  dei  PTPG,  adeguati  ai  sensi  dell'Art.  10,  puo' essere
autorizzata  dalla  giunta  regionale  solo  in  caso  di  preminente
interesse  socio-economico  sovracomunale,  previo  parere vincolante
delle  commissioni  consiliari  competenti  in  materia  di attivita'
produttive  ed ambiente, sulla base delle risultanze della conferenza
di  servizi di cui all'Art. 8, comma 10. Ove sia ritenuto sussistente
l'interesse   sovracomunale,   l'attivita'   estrattiva  puo'  essere
esercitata  in  zona  compatibile  in base agli strumenti urbanistici
generali vigenti o in zona agricola non vincolata.
      3. Le modalita' ed i termini per la presentazione della domanda
e    della    relativa    documentazione    ai   fui   del   rilascio
dell'autorizzazione  di  cui  al presente articolo sono appositamente
disciplinati dal regolamento regionale di cui all'Art. 7.
    4.  L'autorizzazione  di  cui  al presente articolo ha durata non
superiore a dieci anni.
    5.  In  caso  di  esaurimento  di cave e torbiere autorizzate nel
periodo  compreso  tra  la  data  di entrata in vigore della presente
legge  e quella di approvazione dei PTPG, adeguati ai sensi dell'Art.
10,  l'ampliamento  dell'attivita'  di  coltivazione  e'  autorizzato
secondo quanto previsto dall'Art. 31, comma 3.
    6.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo si osservano
le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.