Art. 30. Apertura di nuove cave e torbiere ed amplianienti 1. Non si possono, di norma, rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere fino all'adeguamento dei PTPG al PRAE, ai sensi dell'Art. 10, salvo quanto stabilito al presente articolo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza dei PTPG, adeguati ai sensi dell'Art. 10, puo' essere autorizzata dalla giunta regionale solo in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale, previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di attivita' produttive ed ambiente, sulla base delle risultanze della conferenza di servizi di cui all'Art. 8, comma 10. Ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attivita' estrattiva puo' essere esercitata in zona compatibile in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata. 3. Le modalita' ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fui del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal regolamento regionale di cui all'Art. 7. 4. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a dieci anni. 5. In caso di esaurimento di cave e torbiere autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione dei PTPG, adeguati ai sensi dell'Art. 10, l'ampliamento dell'attivita' di coltivazione e' autorizzato secondo quanto previsto dall'Art. 31, comma 3. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.