Art. 31.
Procedimenti  istruttori  avviati  per  l'apertura  di  nuove  cave e
               torbiere e per il relativo ampliamento
    1.  L'apertura  di nuove cave e torbiere, per le quali, alla data
di  entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'Art. 7, e'
gia' stata presentata la relativa domanda e non si e' ancora concluso
il  procedimento  istruttorio, e' autorizzata dalla giunta regionale,
nel rispetto delle procedure di cui all'Art. 30, comma 2.
    2.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 ha durata non superiore a
dieci anni.
    3.  L'ampliamento  delle  attivita'  estrattive  in corso, per le
quali,  alla  data  di entrata in vigore del regolamento regionale di
cui all'Art. 7, e' gia' stata presentata la relativa domanda e non si
e'  ancora  concluso  il procedimento istruttorio, e' autorizzata dai
comuni  competenti  per  territorio,  previo  parere della CRC per un
massimo di cinque anni.
    4. Le modalita' ed i termini per la presentazione della eventuale
documentazione  integrativa ai fini del rilascio delle autorizzazioni
di  cui  al  presente  articolo  sono  appositamente disciplinati dal
regolamento regionale di cui all'Art. 7.
    5 Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le
disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.