Art. 31. Procedimenti istruttori avviati per l'apertura di nuove cave e torbiere e per il relativo ampliamento 1. L'apertura di nuove cave e torbiere, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'Art. 7, e' gia' stata presentata la relativa domanda e non si e' ancora concluso il procedimento istruttorio, e' autorizzata dalla giunta regionale, nel rispetto delle procedure di cui all'Art. 30, comma 2. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata non superiore a dieci anni. 3. L'ampliamento delle attivita' estrattive in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'Art. 7, e' gia' stata presentata la relativa domanda e non si e' ancora concluso il procedimento istruttorio, e' autorizzata dai comuni competenti per territorio, previo parere della CRC per un massimo di cinque anni. 4. Le modalita' ed i termini per la presentazione della eventuale documentazione integrativa ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal regolamento regionale di cui all'Art. 7. 5 Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.