Art. 33. Attivita' estrattiva in corso regolarmente autorizzata 1. L'attivita' estrattiva regolarmente autorizzata, ai sensi della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 (Norme per la coltivazione di cave e torbiere della Regione Lazio) e successive modifiche, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformita' alle disposizioni della presente legge. 2. Ai fini del versamento del contributo per il recupero ambientale di cui all'Art. 15, il titolare dell'autorizzazione trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comune competente ed alla Regione un rilievo topografico pro-altimetrico relativo all'area interessata dall'attivita' estrattiva, corredato di una perizia giurata, che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell'ultimo anno. Vanno riassorbiti nel contributo per il recupero ambientale di cui all'Art. 11 contributi previsti a carico di operatori nell'ambito di piani stralcio vigenti o di convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, il comune aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le cave e torbiere in esercizio sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata viene trasmessa alla struttura regionale competente in materia di attivita' produttive. Ove il comune non provveda all'aggiornamento della garanzia fideiussoria entro il termine indicato, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo previsto dall'Art. 19 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.