Art. 33.
       Attivita' estrattiva in corso regolarmente autorizzata
    1.  L'attivita'  estrattiva  regolarmente  autorizzata,  ai sensi
della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 (Norme per la coltivazione
di  cave  e  torbiere  della  Regione  Lazio) e successive modifiche,
prosegue   fino   alla   data  di  scadenza  fissata  nella  relativa
autorizzazione,  in  conformita'  alle  disposizioni  della  presente
legge.
    2.  Ai  fini  del  versamento  del  contributo  per  il  recupero
ambientale  di  cui  all'Art.  15,  il  titolare  dell'autorizzazione
trasmette,  entro  sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  al  comune  competente  ed  alla Regione un rilievo
topografico    pro-altimetrico    relativo    all'area    interessata
dall'attivita'  estrattiva,  corredato  di  una  perizia giurata, che
attesti  lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia
del  materiale  estratto  nell'ultimo  anno.  Vanno  riassorbiti  nel
contributo  per  il recupero ambientale di cui all'Art. 11 contributi
previsti  a carico di operatori nell'ambito di piani stralcio vigenti
o  di  convenzioni  in  atto  alla  data  di  entrata in vigore della
presente legge.
    3.  Entro  lo  stesso  termine  previsto  dal  comma 2, il comune
aggiorna  le  garanzie  fideiussorie  relative alle opere di recupero
ambientale  per  le  cave  e  torbiere  in  esercizio  sulla base del
prezzario  regionale  per  le opere ed i lavori pubblici vigente alla
data  di entrata in vigore della presente legge. Copia della garanzia
fideiussoria  aggiornata  viene  trasmessa  alla  struttura regionale
competente  in  materia  di  attivita'  produttive. Ove il comune non
provveda  all'aggiornamento  della  garanzia  fideiussoria  entro  il
termine  indicato,  la  Regione,  previa diffida a provvedere entro i
successivi  trenta  giorni,  esercita,  nel rispetto del principio di
leale  collaborazione,  il  potere  sostitutivo previsto dall'Art. 19
della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche.
    4.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo si osservano
le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.