Art. 34. Proroga delle autorizzazioni in scadenza 1. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente, previo parere della CRC, proroga, per un periodo non superiore a cinque anni, la relativa autorizzazione in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell'Art. 10. 2. La proroga di cui al comma 1 e' richiesta dal titolare dell'autorizzazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, la documentazione appositamente disciplinata dal regolamento regionale di cui all'Art. 7; 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.