Art. 34.
              Proroga delle autorizzazioni in scadenza
    1.  Al  solo  fine  di  completare  il piano di coltivazione e di
recupero  ambientale,  il comune competente, previo parere della CRC,
proroga,  per  un  periodo  non  superiore a cinque anni, la relativa
autorizzazione   in   scadenza  in  data  antecedente  alla  data  di
approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell'Art. 10.
    2.  La  proroga  di  cui  al  comma  1  e' richiesta dal titolare
dell'autorizzazione    almeno   tre   mesi   prima   della   scadenza
dell'autorizzazione    stessa,    la   documentazione   appositamente
disciplinata dal regolamento regionale di cui all'Art. 7;
    3.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo si osservano
le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.