Art. 35. Attivita' estrattive non comprese tra quelle disciplinate dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 30 1. Le attivita' estrattive in atto in regime transitorio di cui all'art. 39 della legge regionale n. 27/1993 e successive modifiche, non comprese tra quelle disciplinate dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 30 (Disciplina dell'attivita' estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformita' alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale), per l'esercizio delle quali la CRC ha espresso parere favorevole e non e' intervenuto un provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione, proseguono in conformita' a quanto previsto al comma 2 del presente articolo. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercente presenta al comune competente apposita domanda di autorizzazione. Le modalita' per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono appositamente disciplinate dal regolamento regionale di cui all'Art. 7. 3. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, l'esercente e' obbligato anche al recupero delle aree coltivate nel periodo di vigenza delle norme transitorie. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.