Art. 35.
Attivita' estrattive non comprese tra quelle disciplinate dalla legge
                  regionale 30 novembre 2001, n. 30
    1.  Le  attivita' estrattive in atto in regime transitorio di cui
all'art.  39 della legge regionale n. 27/1993 e successive modifiche,
non   comprese   tra   quelle   disciplinate  dalla  legge  regionale
30 novembre   2001,   n.  30  (Disciplina  dell'attivita'  estrattiva
iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in
materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformita' alle leggi
statali   e  regionali  di  tutela  paesistica  ed  ambientale),  per
l'esercizio delle quali la CRC ha espresso parere favorevole e non e'
intervenuto   un   provvedimento   di   rigetto   della   domanda  di
autorizzazione,  proseguono in conformita' a quanto previsto al comma
2 del presente articolo.
    2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  l'esercente presenta al comune competente apposita domanda di
autorizzazione.  Le  modalita'  per  la presentazione della domanda e
della     relativa    documentazione    ai    fini    del    rilascio
dell'autorizzazione  sono  appositamente disciplinate dal regolamento
regionale di cui all'Art. 7.
    3.  Con  l'autorizzazione  di  cui  al  comma  1,  l'esercente e'
obbligato  anche  al  recupero  delle  aree  coltivate nel periodo di
vigenza delle norme transitorie.
    4.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo si osservano
le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.