Art. 36. Prima costituzione della CRC 1. In fase di prima applicazione della presente legge, la CRC e' costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tale fine, entro il suddetto termine, il consiglio regionale designa gli esperti di cui all'Art. 8, comma 3, lettera f), con le modalita' previste dal comma 4 del medesimo articolo.