Art. 36.
                    Prima costituzione della CRC
    1.  In fase di prima applicazione della presente legge, la CRC e'
costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  stessa.  A  tale fine, entro il suddetto termine, il consiglio
regionale designa gli esperti di cui all'Art. 8, comma 3, lettera f),
con le modalita' previste dal comma 4 del medesimo articolo.