Art. 37.
         Applicazione transitoria del regolamento regionale
    1.  In conformita' a quanto stabilito dall'Art. 4, comma 6, della
legge   5   giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge   costituzionale
15 ottobre 2001, n. 3), fino all'adozione dei regolamenti comunali di
cui  all'Art.  7,  comma 3, ai fini del rilascio delle autorizzazioni
per  l'attivita'  di  ricerca  dei  materiali di cava e torbiera, per
l'attivita'  di  coltivazione  di  cava  e torbiera e per il relativo
ampliamento,  previste,  rispettivamente,  agli  articoli  11 e 12 si
applicano,  in  quanto compatibili, le modalita' per la presentazione
delle  domande  previste dal regolamento regionale ai sensi dell'Art.
7, comma 2, lettera b).