Art. 37. Applicazione transitoria del regolamento regionale 1. In conformita' a quanto stabilito dall'Art. 4, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 15 ottobre 2001, n. 3), fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui all'Art. 7, comma 3, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'attivita' di ricerca dei materiali di cava e torbiera, per l'attivita' di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, previste, rispettivamente, agli articoli 11 e 12 si applicano, in quanto compatibili, le modalita' per la presentazione delle domande previste dal regolamento regionale ai sensi dell'Art. 7, comma 2, lettera b).