Art. 38.
                Incentivi al riutilizzo dei materiali
    1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  la  giunta  regionale  predispone  un  avviso pubblico per la
concessione  di  incentivi  ad imprenditori interessati alla ricerca,
alla  sperimentazione  e  alla  produzione  di  materiali alternativi
ovvero  recupero  ed  alla  lavorazione  dei  materiali  derivanti da
demolizioni,  restauri,  ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, al
fine  del  loro  riutilizzo in sostituzione o in complementarieta' ai
materiali di cava.