Art. 38. Incentivi al riutilizzo dei materiali 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone un avviso pubblico per la concessione di incentivi ad imprenditori interessati alla ricerca, alla sperimentazione e alla produzione di materiali alternativi ovvero recupero ed alla lavorazione dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, al fine del loro riutilizzo in sostituzione o in complementarieta' ai materiali di cava.