Art. 39.
                        A b r o g a z i o n e
    1. E' abrogata la legge regionale 5 maggio l993, n. 27 (Norme per
la  coltivazione  delle  cave  e  torbiere  della  Regione  Lazio)  e
successive modifiche, con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento  regionale di cui all'Art. 7, fatto salvo quanto previsto
al comma 2 del presente articolo.
    2.  Le disposizioni della legge regionale n. 21/1993 e successive
modifiche continuano ad applicarsi ai procedimenti disciplinati dalla
legge regionale n. 30/2001 eventualmente in corso alla data di cui al
comma 1.