Art. 39. A b r o g a z i o n e 1. E' abrogata la legge regionale 5 maggio l993, n. 27 (Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio) e successive modifiche, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'Art. 7, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo. 2. Le disposizioni della legge regionale n. 21/1993 e successive modifiche continuano ad applicarsi ai procedimenti disciplinati dalla legge regionale n. 30/2001 eventualmente in corso alla data di cui al comma 1.