Art. 40. Disposizioni finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sugli stanziamenti del capitolo B22512, che assume la seguente denominazione «Finanziamento del piano annuale per la valorizzazione delle risorse di cava, il recupero ambientale delle cave dismesse, le incentivazioni per la ricerca dei materiali alternativi, il riutilizzo dei materiali derivanti da costruzione e da demolizione di manufatti ed il potenziamento e l'esercizio della struttura ispettorato regionale di polizia mineraria (corsi specifici - aggiornamento del personale - acquisto di beni strumentali)».