Art. 40.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione della presente legge
gravano  sugli  stanziamenti  del  capitolo  B22512,  che  assume  la
seguente  denominazione  «Finanziamento  del  piano  annuale  per  la
valorizzazione  delle  risorse  di cava, il recupero ambientale delle
cave  dismesse,  le  incentivazioni  per  la  ricerca  dei  materiali
alternativi,  il  riutilizzo dei materiali derivanti da costruzione e
da  demolizione  di manufatti ed il potenziamento e l'esercizio della
struttura ispettorato regionale di polizia mineraria (corsi specifici
- aggiornamento del personale - acquisto di beni strumentali)».