Art. 5. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) «attivita' di ricerca di materiali di cava e torbiera» il complesso dei lavori necessari per l'individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisicomerceologiche, in particolare, attraverso: 1) campionature superficiali; 2) piccole trincee; 3) rilievi geofisici; 4) sondaggi geognostici; 5) prove industriali su campioni di minerale; b) «attivita' di coltivazione di cava e torbiera» l'attivita' di escavazione dei materiali di cava e torbiera finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto o trasformato; c) «attivita' estrattive» le attivita' di cui alle lettere a) e b); d) «ampliamento» l'estensione dell'attivita' di cui alla lettera b) a profondita maggiore rispetto a quella autorizzata ovvero su aree adiacenti o finitime non rientranti nel piano di coltivazione autorizzato, che non implichi una soluzione di continuita' giacimentologica, pur in presenza di soluzione di continuita' topografica, dei lavori di escavazione; e) «piano di ricerca» il piano per l'individuazione di un giacimento su un'area che prevede, in particolare: 1) il complesso estrattivo; 2) il tipo e la quantita' di materiali estraibili; 3) le discariche dei materiali di risulta; 4) le eventuali strade di servizio; 5) gli interventi di recupero ambientale; f) «piano di coltivazione e di recupero ambientale» il piano di sfruttamento estrattivo di un'area che prevede, in particolare, oltre a quanto indicato alla lettera e): 1) gli impianti di prima lavorazione, le opere connesse e le volumetrie di servizio, in quanto precari e temporanei, ubicati nel perimetro della cava o torbiera; 2) gli impianti di seconda lavorazione o trasformazione, limitatamente alla durata dell'autorizzazione e in quanto compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, ubicati nel perimetro della cava o torbiera.