Art. 5.
                             Definizioni
    1. Ai fini della presente legge si intende per:
        a) «attivita'  di ricerca di materiali di cava e torbiera» il
complesso  dei lavori necessari per l'individuazione del giacimento e
delle   sue   caratteristiche  fisicomerceologiche,  in  particolare,
attraverso:
        1) campionature superficiali;
        2) piccole trincee;
        3) rilievi geofisici;
        4) sondaggi geognostici;
        5) prove industriali su campioni di minerale;
      b) «attivita'  di  coltivazione di cava e torbiera» l'attivita'
di  escavazione  dei  materiali  di  cava e torbiera finalizzata alla
commercializzazione del materiale estratto o trasformato;
      c) «attivita' estrattive» le attivita' di cui alle lettere a) e
b);
      d) «ampliamento»   l'estensione   dell'attivita'  di  cui  alla
lettera b) a profondita maggiore rispetto a quella autorizzata ovvero
su aree adiacenti o finitime non rientranti nel piano di coltivazione
autorizzato,   che   non   implichi   una  soluzione  di  continuita'
giacimentologica,   pur  in  presenza  di  soluzione  di  continuita'
topografica, dei lavori di escavazione;
      e) «piano  di  ricerca»  il  piano  per  l'individuazione di un
giacimento su un'area che prevede, in particolare:
        1) il complesso estrattivo;
        2) il tipo e la quantita' di materiali estraibili;
        3) le discariche dei materiali di risulta;
        4) le eventuali strade di servizio;
        5) gli interventi di recupero ambientale;
      f) «piano di coltivazione e di recupero ambientale» il piano di
sfruttamento estrattivo di un'area che prevede, in particolare, oltre
a quanto indicato alla lettera e):
        1)  gli impianti di prima lavorazione, le opere connesse e le
volumetrie  di  servizio, in quanto precari e temporanei, ubicati nel
perimetro della cava o torbiera;
        2)  gli  impianti  di  seconda  lavorazione o trasformazione,
limitatamente alla durata dell'autorizzazione e in quanto compatibili
con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, ubicati nel perimetro
della cava o torbiera.