Art. 6.
Promozione  di  iniziative  e  realizzazione  di  interventi connessi
                      all'attivita' estrattiva
    1.  Per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi di cui
agli  articoli  1  e  2,  la Regione, ai sensi dell'Art. 61, comma 1,
lettera c) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione
delle  funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo) e successive modifiche, promuove:
      a) iniziative  dirette  alla  diffusione ed alla valorizzazione
delle  risorse  di  cave  e  torbiere e, in particolare, delle pietre
ornamentali;
      b) iniziative dirette alla diffusione e alla valorizzazione dei
materiali   alternativi   nonche'  al  riutilizzo  dei  materiali  da
costruzione  provenienti  da demolizioni, restauri, ristrutturazioni,
sbancamenti e drenaggi;
      c) iniziative  tendenti  a  migliorare  le condizioni di lavoro
degli   operatori   del   settore  delle  attivita'  estrattive,  con
particolare  riguardo  alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' a
qualificare e potenziare le imprese del settore.
    2.  Le  iniziative  di  cui  al  comma 1 si esplicano tra l'altro
nell'organizzazione  di  convegni,  seminari  e  corsi  di formazione
professionale,  nel  finanziamento  di studi, rilevazioni, ricerche e
pubblicazioni,   nonche'  nell'adesione  o  nella  partecipazione  ad
analoghe  iniziative, anche all'estero, organizzate da altri soggetti
pubblici e privati.
    3.  I  comuni,  ai  sensi dell'Art. 63, comma 2, lettera c) della
legge  regionale  n.  14/1999  e successive modifiche, realizzano gli
interventi  per  la valorizzazione delle risorse di cave e torbiere e
per  il  potenziamento  delle strutture produttive indicati dal piano
regionale  delle  attivita'  estrattive  di cui all'Art. 9, secondo i
criteri determinati dal piano stesso.