Art. 6. Promozione di iniziative e realizzazione di interventi connessi all'attivita' estrattiva 1. Per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, la Regione, ai sensi dell'Art. 61, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, promuove: a) iniziative dirette alla diffusione ed alla valorizzazione delle risorse di cave e torbiere e, in particolare, delle pietre ornamentali; b) iniziative dirette alla diffusione e alla valorizzazione dei materiali alternativi nonche' al riutilizzo dei materiali da costruzione provenienti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi; c) iniziative tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attivita' estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' a qualificare e potenziare le imprese del settore. 2. Le iniziative di cui al comma 1 si esplicano tra l'altro nell'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione professionale, nel finanziamento di studi, rilevazioni, ricerche e pubblicazioni, nonche' nell'adesione o nella partecipazione ad analoghe iniziative, anche all'estero, organizzate da altri soggetti pubblici e privati. 3. I comuni, ai sensi dell'Art. 63, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, realizzano gli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e torbiere e per il potenziamento delle strutture produttive indicati dal piano regionale delle attivita' estrattive di cui all'Art. 9, secondo i criteri determinati dal piano stesso.