Art. 7.
                        R e g o l a m e n t i
    1.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente legge, viene adottato un regolamento regionale di attuazione
della legge stessa.
    2. Il regolamento regionale, in particolare, disciplina:
      a) la  documentazione  da  presentare  ai  fitti  del  rilascio
dell'autorizzazione per l'attivita' di ricerca di materiali di cava e
torbiera, per l'attivita' di coltivazione di cava e torbiera e per il
relativo  ampliamento,  previste, rispettivamente, agli articoli 11 e
12, contenente tra l'altro:
        1) il piano di ricerca della cava o della torbiera;
        2)   il  piano  di  coltivazione  e  di  recupero  ambientale
dell'area interessata;
        3) il progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza,
        4)   lo  studio  di  verifica  di  impatto  ambientale  o  di
valutazione di impatto ambientale;
        5)   la   relazione   sui   contenuti  tecnici  ed  economici
dell'intervento estrattivo;
        6)   il   titolo   comprovante  la  disponibilita'  dell'area
interessata;
      b) le modalita' di presentazione della domanda e della relativa
documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  per  la
coltivazione  nei  corsi  d'acqua prevista all'Art. 17, ai fini della
concessione  dei  finanziamenti per il recupero ambientale delle cave
dismesse  di cui all'Art. 20, nonche' le modalita' per la concessione
ed erogazione dei finanziamenti stessi;
      c) le  procedure  di  funzionamento della commissione regionale
consultiva per le attivita' estrattive di cui all'Art. 8.
    3.  I  comuni,  con propri regolamenti, disciplinano le modalita'
per  la  presentazione  della  domanda  ai  fini  del  rilascio delle
autorizzazioni  per  l'attivita'  di  ricerca  di materiali di cava e
torbiera,  nonche' per l'attivita' di coltivazione di cava e torbiera
e  per  il  relativo  ampliamento,  previste,  rispettivamente,  agli
articoli 11 e 12.