Art. 7. R e g o l a m e n t i 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene adottato un regolamento regionale di attuazione della legge stessa. 2. Il regolamento regionale, in particolare, disciplina: a) la documentazione da presentare ai fitti del rilascio dell'autorizzazione per l'attivita' di ricerca di materiali di cava e torbiera, per l'attivita' di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, previste, rispettivamente, agli articoli 11 e 12, contenente tra l'altro: 1) il piano di ricerca della cava o della torbiera; 2) il piano di coltivazione e di recupero ambientale dell'area interessata; 3) il progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza, 4) lo studio di verifica di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale; 5) la relazione sui contenuti tecnici ed economici dell'intervento estrattivo; 6) il titolo comprovante la disponibilita' dell'area interessata; b) le modalita' di presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua prevista all'Art. 17, ai fini della concessione dei finanziamenti per il recupero ambientale delle cave dismesse di cui all'Art. 20, nonche' le modalita' per la concessione ed erogazione dei finanziamenti stessi; c) le procedure di funzionamento della commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive di cui all'Art. 8. 3. I comuni, con propri regolamenti, disciplinano le modalita' per la presentazione della domanda ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'attivita' di ricerca di materiali di cava e torbiera, nonche' per l'attivita' di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, previste, rispettivamente, agli articoli 11 e 12.