Art. 8. Commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive. Conferenza di servizi 1. E' istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di attivita' produttive la commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive, di seguito denominata CRC, quale organismo tecnico-amministrativo di supporto alla Regione ed agli enti locali per l'esercizio delle rispettive funzioni. 2. In particolare la CRC: a) rappresenta, sotto il profilo tecnico-amministrativo, gli interessi regionali nelle conferenze di servizi convocate ai sensi del comma 10; b) presta assistenza tecnica ai comuni per gli adempimenti di loro competenza, ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche; c) esprime parere sul piano regionale delle attivita' estrattive e sui relativi aggiornamenti previsti dall'Art. 9, nonche sull'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua di cui all'Art. 17. 3. La CRO e' composta da: a) il direttore regionale competente in materia di attivita' produttive, che la presiede, o altro dirigente delegato ad esprimerne definitivamente la volonta'; b) il dirigente regionale della stiuttura competente in materia di attivita' estrattive o altro dirigente delegato ad esprimerne definitivamente la volonta'; c) un dirigente regionale appartenente alla struttura competente in materia di territorio ed urbanistica o altro dirigente delegato ad esprimeme definitivamente la volonta'; d) un dirigente regionale appartenente alla struttura competente in materia di ambiente o altro dirigente delegato ad esprimere definitivamente la volonta'; e) il dirigente regionale dell'Avvocatura o altro avvocato appartenente alla stessa struttura delegato ad esprimerne definitivamente la volonta'; f) tre esperti, esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalita' e competenza, rispettivamente, in ingegneria mineraria, in geologia ed in scienze agronomiche e forestali; g) un rappresentante di ogni provincia. 4. I dirigenti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono designati dai rispettivi assessori di riferimento; gli esperti di cui al comma 3, lettera f) sono designati dal consiglio regionale, con voto limitato a due; il rappresentante di cui al comma 3, lettera g) e' designato dall'organo provinciale competente. 5. Il Presidente della Regione costituisce la CRC e determina per gli esperti di cui al comma 3, lettera f) il compenso onnicomprensivo previsto all'Art. 387, comma 2 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. 6. La CRC dura in carica per la durata della legislatura regionale ed e' rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento della nuova giunta regionale ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio). 7. Le funzioni di segretario della CRC sono svolte da un dipendente regionale, appartenente alla categoria D, in servizio presso la struttura competente in materia di attivita' estrattive, designato dal direttore regionale competente in materia di attivita' produttive. 8. Le sedute della CRC sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 9. Le procedure di funzionamento della CRC ed i termini per il rilascio dei relativi pareri e osservazioni sono disciplinati dal regolamento regionale di cui all'Art. 7. 10. I comuni competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12 convocano apposite conferenze di servizi, anche presso la sede della CRC. Qualora i comuni competenti abbiano una popolazione inferiore a quindicimila abitanti ovvero la cava o torbiera insista nel territorio di piu' comuni, la conferenza di servizi puo' essere convocata dalle province, previa intesa con i comuni interessati. Alle conferenze di servizi sono invitati a partecipare i soggetti comunque coinvolti ad esprimere paren, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.