Art. 8.
Commissione   regionale   consultiva  per  le  attivita'  estrattive.
                        Conferenza di servizi
    1.  E'  istituita  presso  l'assessorato  regionale competente in
materia  di  attivita' produttive la commissione regionale consultiva
per  le  attivita'  estrattive,  di  seguito  denominata  CRC,  quale
organismo  tecnico-amministrativo  di  supporto  alla Regione ed agli
enti locali per l'esercizio delle rispettive funzioni.
    2. In particolare la CRC:
      a) rappresenta,  sotto  il  profilo tecnico-amministrativo, gli
interessi  regionali  nelle  conferenze di servizi convocate ai sensi
del comma 10;
      b) presta  assistenza  tecnica ai comuni per gli adempimenti di
loro  competenza,  ai  sensi  dell'Art.  30  della legge regionale n.
14/1999 e successive modifiche;
      c) esprime   parere   sul   piano   regionale  delle  attivita'
estrattive  e sui relativi aggiornamenti previsti dall'Art. 9, nonche
sull'autorizzazione  per  la  coltivazione  nei  corsi d'acqua di cui
all'Art. 17.
    3. La CRO e' composta da:
      a) il  direttore  regionale  competente in materia di attivita'
produttive, che la presiede, o altro dirigente delegato ad esprimerne
definitivamente la volonta';
      b) il dirigente regionale della stiuttura competente in materia
di  attivita'  estrattive  o  altro  dirigente delegato ad esprimerne
definitivamente la volonta';
      c) un   dirigente   regionale   appartenente   alla   struttura
competente  in materia di territorio ed urbanistica o altro dirigente
delegato ad esprimeme definitivamente la volonta';
      d) un   dirigente   regionale   appartenente   alla   struttura
competente  in  materia  di  ambiente  o  altro dirigente delegato ad
esprimere definitivamente la volonta';
      e) il  dirigente  regionale  dell'Avvocatura  o  altro avvocato
appartenente   alla   stessa   struttura   delegato   ad   esprimerne
definitivamente la volonta';
      f) tre   esperti,  esterni  all'amministrazione  regionale,  in
possesso  dei  necessari  requisiti di professionalita' e competenza,
rispettivamente,  in  ingegneria mineraria, in geologia ed in scienze
agronomiche e forestali;
      g) un rappresentante di ogni provincia.
    4.  I dirigenti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono designati
dai  rispettivi assessori di riferimento; gli esperti di cui al comma
3,  lettera  f)  sono  designati  dal  consiglio  regionale, con voto
limitato  a  due;  il rappresentante di cui al comma 3, lettera g) e'
designato dall'organo provinciale competente.
    5. Il Presidente della Regione costituisce la CRC e determina per
gli esperti di cui al comma 3, lettera f) il compenso onnicomprensivo
previsto  all'Art. 387, comma 2 del regolamento regionale 6 settembre
2002,  n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della giunta regionale) e successive modifiche.
    6.  La  CRC  dura  in  carica  per  la  durata  della legislatura
regionale  ed  e' rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di
insediamento  della  nuova  giunta  regionale  ai  sensi  della legge
regionale  3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo
degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).
    7.  Le  funzioni  di  segretario  della  CRC  sono  svolte  da un
dipendente  regionale,  appartenente  alla  categoria  D, in servizio
presso  la  struttura  competente in materia di attivita' estrattive,
designato  dal direttore regionale competente in materia di attivita'
produttive.
    8.  Le  sedute  della CRC sono valide quando sono presenti almeno
quattro componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti.
    9.  Le  procedure  di funzionamento della CRC ed i termini per il
rilascio  dei  relativi  pareri  e osservazioni sono disciplinati dal
regolamento regionale di cui all'Art. 7.
    10.  I  comuni competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui
agli articoli 11 e 12 convocano apposite conferenze di servizi, anche
presso  la  sede  della  CRC. Qualora i comuni competenti abbiano una
popolazione  inferiore  a  quindicimila  abitanti  ovvero  la  cava o
torbiera  insista  nel  territorio  di  piu' comuni, la conferenza di
servizi  puo'  essere  convocata  dalle province, previa intesa con i
comuni  interessati.  Alle  conferenze  di  servizi  sono  invitati a
partecipare  i  soggetti comunque coinvolti ad esprimere paren, nulla
osta  o  atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa
vigente.