Art. 9.
             Piano regionale delle attivita' estrattive
    1.  Il  piano  regionale  delle  attivita' estrattive, di seguito
denominato   PRAE,   e'   l'atto  di  programmazione  settoriale  che
stabilisce,   nell'ambito   della  programmazione  socio-economica  e
territoriale  regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento
per  l'attivita'  di  ricerca  di  materiali  di cava e torbiera e di
coltivazione  di  cava  e torbiera, nonche per il recupero ambientale
delle aree interessate.
    2.  Il PRAE, ai fini del corretto utilizzo delle risorse naturali
compatibile  con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio nelle
sue  componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in
particolare, contiene:
      a) il quadro tecnico ed economico del settore;
      b) le  previsioni  della  produzione  complessiva dei materiali
estrattivi riferite al periodo di vigenza del PRAE;
      c) la  stima  del  fabbisogno  complessivo  dei  vari  tipi  di
materiali  estrattivi  secondo  ipotesi  di medio e lungo periodo per
graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree interessate;
      d) la  stima  del fabbisogno relativa ai materiali sostituibili
attraverso  il  riutilizzo  dei  materiali  derivanti da demolizioni,
restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, che comunque deve
essere  pari  ad almeno il 10 per cento nel primo anno di vigenza del
PRAE  e  tendere al perseguimento dell'obiettivo del 50 per cento nei
successivi anni;
      e) il  censimento  delle  cave  e  torbiere in esercizio con la
quantificazione  dei  materiali  residui  autorizzati  e  non  ancora
estratti;
      f) il censimento delle cave e torbiere dismesse;
      g) la  individuazione  degli  ambiti  territoriali  gravati  da
vincoli  ostativi  all'attivita'  estrattiva  di  natura  ambientale,
paesaggistica,  culturale  o relativi alla difesa del suolo, previsti
dalla  legislazione  vigente, con l'indicazione di criteri e scale di
compatibilita';
      h) la rappresentazione di quanto indicato alle lettere e), f) e
g) sulla base della carta tecnica regionale di cui al titolo II della
legge   regionale  18 dicembre  1978,  n.  72  (Quadro  regionale  di
riferimento  territoriale  e  carta  tecnica  regionale) e successive
modifiche;
      i) i   criteri   di  definizione  ed  individuazione  dei  poli
estrattivi di rilevante interesse per l'economia, tenendo conto delle
aree gia' interessate da attivita' estrattive;
      l) le   disposizioni   tecniche   per  la  progettazione  e  la
coltivazione delle cave e torbiere e per il recupero ambientale delle
aree   interessate,   con   l'indicazione   di  linee  guida  per  la
localizzazione delle aree suscettibili di attivita' estrattiva;
      m) i  criteri  di definizione delle distanze minime di rispetto
per  la  coltivazione  di  cave  e torbiere in prossimita' dei centri
abitati, in relazione alla tipologia dei materiali da estrarre.
    3. Il PRAE puo' essere aggiornato ogni cinque anni.
    4. Il PRAE, che assume efficacia giuridica di piano di settore ai
sensi  dell'Art.  12  della  legge  regionale 22 dicembre 1999, n. 38
(Norme  sul  governo  del  territorio)  e  successive modifiche, ed i
relativi  aggiornamenti  sono  approvati,  previo  parere  della CRC,
secondo  le  procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986,
n.  17  (Norme  sulle  procedure  della  programmazione),  in  quanto
compatibili.