Art. 12.
       Modifiche all'Art. 17 della legge regionale n. 24/1998
    1. Dopo il comma 1, dell'Art. 17 della legge regionale n. 24/1998
e' inserito il seguente:
    «1-bis.  In  deroga  a quanto disposto dal comma 1, l'apertura di
nuove  cave  e  di nuove miniere puo' essere consentita nelle aree di
scarso pregio paesistico, classificate dai PTP vigenti con il livello
minimo  di  tutela,  in  considerazione  di un interesse economico di
carattere  pubblico  ed esclusivamente per l'escavazione di materiale
raro.  In  tal  caso  l'autorizzazione paesistica e' rilasciata dalla
giunta  regionale  con  propria  deliberazione,  nel  rispetto  delle
procedure di cui al comma 6.».