Art. 12. Modifiche all'Art. 17 della legge regionale n. 24/1998 1. Dopo il comma 1, dell'Art. 17 della legge regionale n. 24/1998 e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere puo' essere consentita nelle aree di scarso pregio paesistico, classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico ed esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica e' rilasciata dalla giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6.».