Art. 13. Inserimento dell'Art. 18-ter nella legge regionale n. 24/1998 1. Dopo l'Art. 18-bis della legge regionale n. 24/1998 e' inserito il seguente: «Art. 18-ter (Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture). - 1. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'Art. 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria. di consolidamento statico e di restauro conservativo che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) gli interventi di ristrutturazione edilizia nonche', limitatamente alle strutture pubbliche, di interesse pubblico o destinate ad attivita' produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al venti per cento del volume dell'edificio esistente, salvo prescrizioni piu' restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR; c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonche' gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti ed opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR; d) le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.».