Art. 13.
    Inserimento dell'Art. 18-ter nella legge regionale n. 24/1998
    1.  Dopo  l'Art.  18-bis  della  legge  regionale  n.  24/1998 e'
inserito il seguente:
    «Art.  18-ter  (Interventi  sul  patrimonio  edilizio esistente e
sulle  infrastrutture).  -  1. Fermo restando l'obbligo di richiedere
l'autorizzazione paesistica di cui all'Art. 25, nelle zone sottoposte
a  vincolo  paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle
disposizioni contenute nel presente capo:
      a) gli  interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria. di
consolidamento  statico  e  di  restauro conservativo che alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
      b) gli   interventi   di   ristrutturazione  edilizia  nonche',
limitatamente  alle  strutture  pubbliche,  di  interesse  pubblico o
destinate ad attivita' produttive e agli impianti e alle attrezzature
sportive,  gli  ampliamenti  che  comportino  la  realizzazione di un
volume  non  superiore  al  venti  per cento del volume dell'edificio
esistente,   salvo  prescrizioni  piu'  restrittive  contenute  nelle
classificazioni di zona dei PTP o del PTPR;
      c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle
infrastrutture  e  delle  strutture pubbliche esistenti, ivi compresi
gli  impianti  tecnologici,  gli  impianti  per  la distribuzione dei
carburanti,   nonche'   gli   interventi   strettamente  connessi  ad
adeguamenti    derivanti    da   disposizioni   legislative,   previo
espletamento  della  procedura  di valutazione di impatto ambientale,
ove  prevista,  ovvero  previa  presentazione  del SIP ai sensi degli
articoli 29  e 30; tali adeguamenti ed opere di completamento possono
essere  effettuati  anche in deroga alle disposizioni contenute nelle
classificazioni di zona dei PTP o del PTPR;
      d) le  isole  ecologiche  per  la  raccolta  differenziata  dei
rifiuti.».