Art. 14.
  Inserimento dell'Art. 18-quater nella legge regionale n. 24/1998
    1.  Dopo  l'Art.  18-ter  della  legge regionale n. 24/1998, come
inserito dalla presente legge, e' inserito il seguente:
    «Art.  18-quater (Eliminazione delle barriere architettoniche). -
1. Gli  interventi  edilizi relativi ad immobili sottoposti a vincolo
paesistico,    finalizzati    alla    eliminazione   delle   barriere
architettoniche,  sono  realizzati  in  conformita' alle disposizioni
contenute  nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia) e successive modifiche.».