Art. 14. Inserimento dell'Art. 18-quater nella legge regionale n. 24/1998 1. Dopo l'Art. 18-ter della legge regionale n. 24/1998, come inserito dalla presente legge, e' inserito il seguente: «Art. 18-quater (Eliminazione delle barriere architettoniche). - 1. Gli interventi edilizi relativi ad immobili sottoposti a vincolo paesistico, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, sono realizzati in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.».