Art. 18. Sostituzione dell'Art. 24 della legge regionale n. 24/1998 1. L'Art. 24 della legge regionale n. 24/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 24. (Sportello unico per il territorio ed il paesaggio). - 1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di territorio, urbanistica e paesaggio, lo sportello unico per il territorio ed il paesaggio (SUTP) alla cui organizzazione si provvede ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale. 2. Il SUTP svolge, in particolare, le seguenti attivita': a) coordinamento dei dati relativi ai regimi vincolistici presenti sul territorio regionale ed agli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica, al fine di consentirne l'accesso a qualsiasi soggetto interessato nonche' agli enti locali, anche in relazione all'esercizio delle funzioni connesse allo sportello urbanistico comunale di cui all'Art. 73 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio); b) orientamento ai cittadini sulla normativa da applicare e sugli adempimenti da espletare in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza regionale in materia di paesaggio; c) coordinamento con gli sportelli unici per le attivita' produttive. 3. Il SUTP e' collegato con il SITR ed e' accessibile da parte dei cittadini attraverso sistemi informatici e telematici.».