Art. 18.
     Sostituzione dell'Art. 24 della legge regionale n. 24/1998
    1.  L'Art.  24 della legge regionale n. 24/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  24. (Sportello unico per il territorio ed il paesaggio). -
1.  E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia
di  territorio,  urbanistica  e  paesaggio, lo sportello unico per il
territorio ed il paesaggio (SUTP) alla cui organizzazione si provvede
ai  sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento
delle strutture organizzative e del personale.
    2. Il SUTP svolge, in particolare, le seguenti attivita':
      a) coordinamento  dei  dati  relativi  ai  regimi  vincolistici
presenti sul territorio regionale ed agli strumenti di pianificazione
territoriale,  paesaggistica  e  urbanistica,  al fine di consentirne
l'accesso  a qualsiasi soggetto interessato nonche' agli enti locali,
anche   in  relazione  all'esercizio  delle  funzioni  connesse  allo
sportello  urbanistico  comunale  di  cui  all'Art.  73  della  legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio);
      b) orientamento  ai  cittadini  sulla  normativa da applicare e
sugli   adempimenti   da   espletare  in  relazione  ai  procedimenti
amministrativi di competenza regionale in materia di paesaggio;
      c) coordinamento  con  gli  sportelli  unici  per  le attivita'
produttive.
    3.  Il  SUTP  e' collegato con il SITR ed e' accessibile da parte
dei cittadini attraverso sistemi informatici e telematici.».