Art. 19. Modifiche all'Art. 25 della legge regionale n. 24/1998 come modificato dalla legge regionale n. 25/1998 1. Dopo il comma 1, dell'Art. 25 della legge regionale n. 24/1998 e' inserito il seguente: «1-bis. Non e' richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti all'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste di cui all'Art. 10, purche' previsti ed autorizzati ai sensi della normativa vigente.». 2. Al comma 6, dell'Art. 25 della legge regionale n. 24/1998 dopo le parole «sono rilasciate» sono inserite le seguenti: «dall'ente competente».