Art. 19.
Modifiche   all'Art.   25  della  legge  regionale  n.  24/1998  come
             modificato dalla legge regionale n. 25/1998
    1. Dopo il comma 1, dell'Art. 25 della legge regionale n. 24/1998
e' inserito il seguente:
    «1-bis. Non e' richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1:
      a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
      b) per  gli  interventi  inerenti  all'esercizio dell'attivita'
agro-silvo-pastorale  che non comportino alterazione permanente dello
stato  dei  luoghi  con  costruzioni edilizie ed altre opere civili e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
      c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione,
le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei
boschi  e  nelle  foreste  di  cui  all'Art.  10, purche' previsti ed
autorizzati ai sensi della normativa vigente.».
    2. Al comma 6, dell'Art. 25 della legge regionale n. 24/1998 dopo
le  parole  «sono  rilasciate»  sono inserite le seguenti: «dall'ente
competente».