Art. 2.
        Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 24/1998
    1.  Al  comma 1,  dell'Art. 4 della legge regionale n. 24/1998 le
parole  da «e costituiscono» a «formazione del» sono sostituite dalle
seguenti: «e nel».
    2.  Dopo il comma 1, dell'Art. 4 della legge regionale n. 24/1998
e' inserito il seguente:
    «1-bis.  I vincoli relativi ai beni di cui agli articoli 5, 6, 7,
8,  9,  10,  11, 12 e 13 non si applicano alle aree che alla data del
6 settembre 1985:
      a)  erano  delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A e B;
      b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione,  erano  delimitate  negli strumenti urbanistici, ai sensi
del decreto ministeriale n. 1444/1968, come zone diverse da quelle di
cui  alla  lettera a)  e,  nei  comuni  sprovvisti di tali strumenti,
ricadevano  nei  centri  edificati  perimetrati ai sensi dell'Art. 18
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche.».