Art. 2. Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 24/1998 1. Al comma 1, dell'Art. 4 della legge regionale n. 24/1998 le parole da «e costituiscono» a «formazione del» sono sostituite dalle seguenti: «e nel». 2. Dopo il comma 1, dell'Art. 4 della legge regionale n. 24/1998 e' inserito il seguente: «1-bis. I vincoli relativi ai beni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A e B; b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968, come zone diverse da quelle di cui alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'Art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche.».