Art. 21. Inserimento dell'Art. 27.1 nella legge regionale n. 24/1998 1. Dopo l'Art. 27 della legge regionale n. 24/1998 e' inserito il seguente: «Art. 27.1 (Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali e modifiche al PTPR). - 1. I comuni, entro il termine stabilito dal PTPR e, comunque, non oltre due anni dalla sua approvazione, adeguano lo strumento urbanistico generale alle previsioni del PTPR stesso, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTPR. 2. I comuni, in sede di adozione dello strumento urbanistico generale o della sua variante ai fini del comma 1, possono proporre, per specifiche esigenze di sviluppo o di salvaguardia del paesaggio locale, una modifica del PTPR stesso, adeguatamente motivata e documentata, con le procedure indicate nei commi successivi. 3. I comuni sottopongono lo strumento urbanistico generale adottato e la proposta di modifica del PTPR alle forme di pubblicita' ed alla procedura previste dall'Art. 23, commi 2, 3 e 4, ed inviano alla Regione le osservazioni relative alle proposte di modifica del PTPR stesso con le proprie controdeduzioni. 4. Entro i successivi novanta giorni la giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni e delle controdeduzioni pervenute, si pronuncia sulla proposta di modifica del PTPR. In caso di valutazione positiva, adotta la modifica del PTPR e la invia al Consiglio regionale per l'approvazione; in caso di valutazione negativa ne da' comunicazione al comune ed alla provincia. 5. I termini previsti dalla normativa vigente per la verifica di conformita' da parte della provincia dello strumento urbanistico generale adottato dai comuni restano sospesi fino alla data di approvazione della modifica del PTPR o fino alla data di comunicazione della valutazione negativa da parte della giunta regionale.».