Art. 21.
     Inserimento dell'Art. 27.1 nella legge regionale n. 24/1998
    1. Dopo l'Art. 27 della legge regionale n. 24/1998 e' inserito il
seguente:
    «Art.  27.1  (Adeguamento  degli  strumenti  urbanistici generali
comunali  e  modifiche  al  PTPR).  -  1.  I comuni, entro il termine
stabilito  dal  PTPR  e,  comunque,  non  oltre  due  anni  dalla sua
approvazione,   adeguano   lo  strumento  urbanistico  generale  alle
previsioni  del  PTPR  stesso,  secondo  le  procedure previste dalla
normativa  vigente  in  materia,  introducendo,  ove  necessario,  le
ulteriori    previsioni    conformative    che,   alla   luce   delle
caratteristiche   specifiche   del  territorio,  risultino  utili  ad
assicurare   l'ottimale   salvaguardia   dei   valori   paesaggistici
individuati dal PTPR.
    2.  I  comuni,  in  sede  di adozione dello strumento urbanistico
generale  o della sua variante ai fini del comma 1, possono proporre,
per  specifiche  esigenze di sviluppo o di salvaguardia del paesaggio
locale,  una  modifica  del  PTPR  stesso,  adeguatamente  motivata e
documentata, con le procedure indicate nei commi successivi.
    3.  I  comuni  sottopongono  lo  strumento  urbanistico  generale
adottato e la proposta di modifica del PTPR alle forme di pubblicita'
ed  alla  procedura previste dall'Art. 23, commi 2, 3 e 4, ed inviano
alla  Regione  le osservazioni relative alle proposte di modifica del
PTPR stesso con le proprie controdeduzioni.
    4.  Entro i successivi novanta giorni la giunta regionale, tenuto
conto  delle  osservazioni  e  delle  controdeduzioni  pervenute,  si
pronuncia sulla proposta di modifica del PTPR. In caso di valutazione
positiva,  adotta  la  modifica  del  PTPR  e  la  invia al Consiglio
regionale  per l'approvazione; in caso di valutazione negativa ne da'
comunicazione al comune ed alla provincia.
    5.  I termini previsti dalla normativa vigente per la verifica di
conformita'  da  parte  della  provincia  dello strumento urbanistico
generale  adottato  dai  comuni  restano  sospesi  fino  alla data di
approvazione   della   modifica   del   PTPR  o  fino  alla  data  di
comunicazione  della  valutazione  negativa  da  parte  della  giunta
regionale.».