Art. 22. Modifiche all'Art. 27-bis inserito dalla legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 1. Dopo il comma 1, dell'Art. 27-bis della legge regionale n. 24/1998, come inserito dalla legge regionale n. 2/2001, e' aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto nel comma 1, nelle zone definite dagli strumenti urbanistici vigenti come E, ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968; le varianti di cui al medesimo comma sono consentite soltanto nei casi in cui le stesse ricadano in aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela.».