Art. 22.
Modifiche  all'Art.  27-bis inserito dalla legge regionale 12 gennaio
                             2001, n. 2
    1.  Dopo  il  comma 1,  dell'Art. 27-bis della legge regionale n.
24/1998,  come  inserito dalla legge regionale n. 2/2001, e' aggiunto
il seguente:
    «1-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel comma 1, nelle zone
definite  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti come E, ai sensi del
decreto  ministeriale  n.  1444/1968;  le varianti di cui al medesimo
comma sono  consentite soltanto nei casi in cui le stesse ricadano in
aree  di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il
livello minimo di tutela.».