Art. 25. Inserimento dell'Art. 31.1 nella legge regionale n. 24/1998 1. Dopo l'Art. 31 della legge regionale n. 24/1998 e' inserito il seguente: «Art. 31.1 (Strumenti di attuazione del PTPR e misure incentivanti). - 1. La Regione individua e promuove strumenti volti ad assicurare lo sviluppo sostenibile, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi attraverso progetti mirati e azioni di recupero. Il PTPR individua, in particolare, progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale. 2. Gli strumenti di cui al comma 1 prevedono forme di collaborazione e concertazione tra la Regione, gli enti pubblici statali e locali e soggetti privati interessati, e possono individuare misure incentivanti, finanziamenti pubblici e privati. 3. Rientrano negli strumenti di cui al comma 1: a) i programmi di intervento per il paesaggio; b) i parchi culturali ed archeologici; c) i piani attuativi comunali con valenza paesistica.».