Art. 25.
     Inserimento dell'Art. 31.1 nella legge regionale n. 24/1998
    1. Dopo l'Art. 31 della legge regionale n. 24/1998 e' inserito il
seguente:
    «Art.   31.1   (Strumenti   di   attuazione  del  PTPR  e  misure
incentivanti).  -  1. La Regione individua e promuove strumenti volti
ad   assicurare   lo   sviluppo   sostenibile,   la   gestione  e  la
valorizzazione  dei  paesaggi  attraverso progetti mirati e azioni di
recupero.  Il PTPR individua, in particolare, progetti mirati, misure
incentivanti  e  di  sostegno per il recupero, la valorizzazione e la
gestione  finalizzata  al  mantenimento  dei  paesaggi del territorio
regionale.
    2.   Gli   strumenti   di  cui  al  comma 1  prevedono  forme  di
collaborazione  e  concertazione  tra  la  Regione, gli enti pubblici
statali   e   locali   e  soggetti  privati  interessati,  e  possono
individuare misure incentivanti, finanziamenti pubblici e privati.
    3. Rientrano negli strumenti di cui al comma 1:
      a) i programmi di intervento per il paesaggio;
      b) i parchi culturali ed archeologici;
      c) i piani attuativi comunali con valenza paesistica.».