Art. 26. Sostituzione dell'Art. 31-bis della legge regionale n. 24/1998, inserito dalla legge regionale 6/1999 1. L'Art. 31-bis della legge regionale n. 24/1998, inserito dalla legge regionale n. 6/1999, e' sostituito dal seguente: «Art. 31-bis (Programmi di intervento per il paesaggio). - 1. La Regione al fine di valorizzare il paesaggio, anche in attuazione delle indicazioni dei PTP o del PTPR ed in relazione ad analoghe previsioni di programmi nazionali o comunitari, puo' approvare appositi programmi di intervento per il paesaggio, di seguito denominati programmi. 2. I programmi possono riguardare ambiti territoriali sia interni che esterni ad aree sottoposte a vincolo paesistico, individuano azioni, misure, opere ed altri interventi diretti esclusivamente alla valorizzazione, riqualificazione, recupero, ripristino, mantenimento dei beni paesaggistici ed individuano le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei programmi stessi. 3. Gli interventi previsti nei programmi possono essere realizzati con risorse pubbliche o private; in tal caso le amministrazioni competenti stipulano con i privati specifiche convenzioni. 4. Al fine di cui al comma 1, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche su richiesta degli enti locali, adotta un apposito schema del programma che e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed e' trasmesso ai comuni interessati per l'affissione presso i rispettivi albi pretori per sessanta giorni. Entro tale termine tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni. 5. I comuni, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, trasmettono alla Regione le osservazioni pervenute unitamente ad una relazione complessiva. 6. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle osservazioni e della relazione complessiva di cui al comma 5, approva il programma. Il programma approvato e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 7. Qualora lo schema di programma adottato dalla giunta regionale presenti elementi di difformita' rispetto ai PTP o al PTPR, e' approvato dal Consiglio regionale e comporta modifiche ai medesimi PTP o PTPR.».