Art. 26.
Sostituzione  dell'Art.  31-bis  della  legge  regionale  n. 24/1998,
                inserito dalla legge regionale 6/1999
    1. L'Art. 31-bis della legge regionale n. 24/1998, inserito dalla
legge regionale n. 6/1999, e' sostituito dal seguente:
    «Art.  31-bis (Programmi di intervento per il paesaggio). - 1. La
Regione  al  fine  di  valorizzare  il paesaggio, anche in attuazione
delle  indicazioni  dei  PTP  o  del PTPR ed in relazione ad analoghe
previsioni  di  programmi  nazionali  o  comunitari,  puo'  approvare
appositi  programmi  di  intervento  per  il  paesaggio,  di  seguito
denominati programmi.
    2. I programmi possono riguardare ambiti territoriali sia interni
che  esterni  ad  aree  sottoposte  a vincolo paesistico, individuano
azioni, misure, opere ed altri interventi diretti esclusivamente alla
valorizzazione,  riqualificazione, recupero, ripristino, mantenimento
dei   beni   paesaggistici  ed  individuano  le  risorse  finanziarie
necessarie per l'attuazione dei programmi stessi.
    3.   Gli   interventi   previsti  nei  programmi  possono  essere
realizzati   con   risorse  pubbliche  o  private;  in  tal  caso  le
amministrazioni   competenti   stipulano  con  i  privati  specifiche
convenzioni.
    4.  Al  fine  di  cui al comma 1, la giunta regionale, sentita la
commissione  consiliare  competente,  anche  su  richiesta degli enti
locali, adotta un apposito schema del programma che e' pubblicato nel
Bollettino   ufficiale  della  Regione  ed  e'  trasmesso  ai  comuni
interessati  per  l'affissione  presso  i rispettivi albi pretori per
sessanta  giorni.  Entro  tale  termine  tutti i soggetti interessati
possono presentare osservazioni.
    5.  I  comuni,  nei  quindici giorni successivi alla scadenza del
termine  di  cui al comma 4, trasmettono alla Regione le osservazioni
pervenute unitamente ad una relazione complessiva.
    6.   La  giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,   sulla   base   delle  osservazioni  e  della  relazione
complessiva  di  cui  al  comma 5, approva il programma. Il programma
approvato e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
    7. Qualora lo schema di programma adottato dalla giunta regionale
presenti  elementi  di  difformita'  rispetto  ai  PTP  o al PTPR, e'
approvato  dal  Consiglio  regionale e comporta modifiche ai medesimi
PTP o PTPR.».