Art. 27. Inserimento dell'Art. 31-ter nella legge regionale n. 24/1998 1. Dopo l'Art. 31-bis della legge regionale n. 24/1998, e' inserito il seguente: «Art. 31-ter (Parchi archeologici e culturali). - 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di beni culturali e paesaggistici e d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, puo' individuare, all'interno delle aree sottoposte a vincolo paesistico e, in particolare, in quelle di interesse archeologico, zone da destinare nella loro globalita' alla fruizione collettiva come parchi archeologici e culturali, al fine di promuovere, valorizzare e consolidare le identita' della comunita' locale e dei luoghi. 2. I parchi archeologici e culturali possono riguardare sia i beni architettonici, monumentali, paesaggistici e naturali, sia aspetti della letteratura e della tradizione religiosa e popolare e possono comprendere anche zone esterne alle aree con vincolo paesistico. 3. I parchi archeologici e culturali sono istituiti mediante apposite convenzioni tra Regione ed amministrazioni pubbliche interessate, ivi comprese le soprintendenze competenti, ed eventuali associazioni ed organizzazioni culturali. 4. La convenzione di cui al comma 3 definisce, in conformita' alla normativa statale vigente in materia di beni culturali e paesaggistici, la disciplina d'uso del parco archeologico e culturale, con particolare riguardo agli aspetti di fruizione, promozione e valorizzazione. La convenzione individua altresi' gli interventi prioritari da realizzare ed eventuali misure incentivanti o finanziamenti pubblici e privati. 5. Gli interventi di cui al comma 4 possono comportare modifiche ai PTP o al PTPR, purche' attuati mediante appositi accordi di programma approvati con decreto del Presidente della giunta regionale, previa ratifica del Consiglio regionale da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso. Gli atti relativi all'accordo di programma sono, altresi', sottoposti, prima della sottoscrizione dell'accordo, alle forme di pubblicita' previste dall'Art. 23, commi 2 e 3, ma con i termini ridotti della meta'.».