Art. 27.
    Inserimento dell'Art. 31-ter nella legge regionale n. 24/1998
    1.  Dopo  l'Art.  31-bis  della  legge  regionale  n. 24/1998, e'
inserito il seguente:
    «Art.  31-ter (Parchi archeologici e culturali). - 1. La Regione,
nel  rispetto  della normativa statale in materia di beni culturali e
paesaggistici   e   d'intesa   con   le   amministrazioni   pubbliche
interessate,  puo'  individuare,  all'interno delle aree sottoposte a
vincolo   paesistico  e,  in  particolare,  in  quelle  di  interesse
archeologico,  zone da destinare nella loro globalita' alla fruizione
collettiva   come   parchi  archeologici  e  culturali,  al  fine  di
promuovere,  valorizzare  e  consolidare le identita' della comunita'
locale e dei luoghi.
    2.  I  parchi  archeologici  e culturali possono riguardare sia i
beni  architettonici,  monumentali,  paesaggistici  e  naturali,  sia
aspetti  della  letteratura e della tradizione religiosa e popolare e
possono   comprendere  anche  zone  esterne  alle  aree  con  vincolo
paesistico.
    3.  I  parchi  archeologici  e  culturali sono istituiti mediante
apposite   convenzioni   tra  Regione  ed  amministrazioni  pubbliche
interessate,  ivi comprese le soprintendenze competenti, ed eventuali
associazioni ed organizzazioni culturali.
    4.  La  convenzione  di  cui al comma 3 definisce, in conformita'
alla  normativa  statale  vigente  in  materia  di  beni  culturali e
paesaggistici,   la   disciplina   d'uso  del  parco  archeologico  e
culturale,  con  particolare  riguardo  agli  aspetti  di  fruizione,
promozione  e  valorizzazione.  La convenzione individua altresi' gli
interventi  prioritari da realizzare ed eventuali misure incentivanti
o finanziamenti pubblici e privati.
    5.  Gli interventi di cui al comma 4 possono comportare modifiche
ai  PTP  o  al  PTPR,  purche'  attuati  mediante appositi accordi di
programma   approvati   con   decreto  del  Presidente  della  giunta
regionale,  previa  ratifica  del  Consiglio regionale da effettuarsi
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  sottoscrizione dell'accordo
stesso.  Gli  atti  relativi all'accordo di programma sono, altresi',
sottoposti,  prima  della  sottoscrizione dell'accordo, alle forme di
pubblicita'  previste  dall'Art.  23,  commi 2  e 3, ma con i termini
ridotti della meta'.».