Art. 28.
  Inserimento dell'Art. 31-quater nella legge regionale n. 24/1998
    1.  Dopo  l'Art.  31-ter  della  legge regionale n. 24/1998, come
inserito dalla presente legge, e' inserito il seguente:
    «Art. 31-quater (Piani attuativi con valenza paesistica). - 1. In
relazione  a specifici e circoscritti ambiti territoriali individuati
graficamente  o indicati dalla normativa dei PTP o del PTPR, i comuni
definiscono   una   piu'  puntuale  disciplina  delle  trasformazioni
territoriali   previste  dagli  stessi  PTP  o  PTPR,  attraverso  la
formazione  di  strumenti urbanistici attuativi, accompagnati da SIP,
che assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.
    2.  I  piani  attuativi  con  valenza  paesistica  verificano  le
perimetrazioni  conseguenti  alla  diversa  scala di rappresentazione
grafica  dei  PTP  o del PTPR, precisano i perimetri entro i quali si
attuano le trasformazioni e possono disciplinare, in particolare:
      a) la  valorizzazione  ed il recupero degli insediamenti urbani
periferici;
      b) la riqualificazione delle aree di particolare degrado;
      c) il recupero del patrimonio edilizio esistente;
      d) la riqualificazione del centro storico e delle relative aree
di rispetto.
    3.   I  piani  attuativi  con  valenza  paesistica  costituiscono
integrazione o specificazione dei PTP o del PTPR e riferimento per il
rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui all'Art. 25.».