Art. 28. Inserimento dell'Art. 31-quater nella legge regionale n. 24/1998 1. Dopo l'Art. 31-ter della legge regionale n. 24/1998, come inserito dalla presente legge, e' inserito il seguente: «Art. 31-quater (Piani attuativi con valenza paesistica). - 1. In relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali individuati graficamente o indicati dalla normativa dei PTP o del PTPR, i comuni definiscono una piu' puntuale disciplina delle trasformazioni territoriali previste dagli stessi PTP o PTPR, attraverso la formazione di strumenti urbanistici attuativi, accompagnati da SIP, che assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica. 2. I piani attuativi con valenza paesistica verificano le perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica dei PTP o del PTPR, precisano i perimetri entro i quali si attuano le trasformazioni e possono disciplinare, in particolare: a) la valorizzazione ed il recupero degli insediamenti urbani periferici; b) la riqualificazione delle aree di particolare degrado; c) il recupero del patrimonio edilizio esistente; d) la riqualificazione del centro storico e delle relative aree di rispetto. 3. I piani attuativi con valenza paesistica costituiscono integrazione o specificazione dei PTP o del PTPR e riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui all'Art. 25.».