Art. 29. Inserimento dell'Art. 31-quinquies nella legge regionale n. 24/1998 1. Dopo l'Art. 31-quater della legge regionale n. 24/1998, come inserito dalla presente legge, e' inserito il seguente: «Art. 31-quinquies (Varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesistico). - 1. Nelle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR i comuni possono adottare, in conformita' alla legge regionale n. 28/1980 e successive modifiche, varianti speciali allo strumento urbanistico generale, al fine del recupero dei nuclei edilizi abusivi perimetrati. 2. Qualora la variante speciale non sia conforme ai PTP o al PTPR, il comune puo', contestualmente all'adozione della variante stessa, proporre una modifica del PTP o del PTPR limitatamente al soddisfacimento degli standard di cui all'Art. 3 del decreto ministeriale n. 1444/1968 ed all'eventuale inserimento di lotti interclusi o di edifici adiacenti alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'Art. 27.1. 3. I pareri di cui all'Art. 32 possono essere rilasciati soltanto a seguito della definizione delle procedure relative alla variante speciale previste dai precedenti commi. 4. I comuni che, in applicazione della vigente normativa in materia di abusivismo edilizio, procedano alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, sono tenuti a darne comunicazione alla Regione al fine di apportare i necessari adeguamenti ai PTP o al PTPR stesso.».