Art. 29.
 Inserimento dell'Art. 31-quinquies nella legge regionale n. 24/1998
    1.  Dopo  l'Art. 31-quater della legge regionale n. 24/1998, come
inserito dalla presente legge, e' inserito il seguente:
    «Art.  31-quinquies (Varianti speciali per il recupero dei nuclei
abusivi  in ambito paesistico). - 1. Nelle aree urbanizzate esistenti
come  individuate  dai  PTP  o dal PTPR i comuni possono adottare, in
conformita'  alla  legge regionale n. 28/1980 e successive modifiche,
varianti  speciali  allo  strumento urbanistico generale, al fine del
recupero dei nuclei edilizi abusivi perimetrati.
    2.  Qualora  la  variante  speciale  non sia conforme ai PTP o al
PTPR,  il  comune  puo',  contestualmente all'adozione della variante
stessa,  proporre  una  modifica  del PTP o del PTPR limitatamente al
soddisfacimento   degli  standard  di  cui  all'Art.  3  del  decreto
ministeriale  n.  1444/1968  ed  all'eventuale  inserimento  di lotti
interclusi  o  di  edifici  adiacenti alle aree urbanizzate esistenti
come  individuate  dai  PTP  o  dal PTPR. In tal caso si applicano le
disposizioni di cui all'Art. 27.1.
    3. I pareri di cui all'Art. 32 possono essere rilasciati soltanto
a  seguito  della  definizione delle procedure relative alla variante
speciale previste dai precedenti commi.
    4.  I  comuni  che,  in  applicazione  della vigente normativa in
materia  di  abusivismo  edilizio,  procedano  alla demolizione ed al
ripristino  dello  stato  dei luoghi nelle aree urbanizzate esistenti
come   individuate   dai   PTP  o  dal  PTPR,  sono  tenuti  a  darne
comunicazione   alla   Regione  al  fine  di  apportare  i  necessari
adeguamenti ai PTP o al PTPR stesso.».