Art. 3.
Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 24/1998 come modificato
             dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25
    1.  Il  comma 4,  dell'Art. 5 della legge regionale n. 24/1998 e'
sostituito dal seguente:
    «4.   Fatto   salvo   l'obbligo  di  richiedere  l'autorizzazione
paesistica  ai sensi dell'Art. 25, le disposizioni di cui al presente
articolo non  si  applicano  alle  aree  urbanizzate  esistenti  come
individuate  dai  PTP  o  dal  PTPR,  ferma  restando  la  preventiva
definizione  delle  procedure  relative alla variante speciale di cui
all'Art.  31-sexies,  commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi
nuclei edilizi abusivi condonabili.».
    2.  Il  comma 6,  dell'Art. 5 della legge regionale n. 24/1998 e'
sostituito dal seguente:
    «6.  Le  specifiche  disposizioni  dei PTP o del PTPR prevedono i
casi  in  cui  i manufatti di cui al comma 5 debbano salvaguardare le
preesistenze   naturalistiche   ed  avere  preferibilmente  carattere
precario.
    3. Al comma 7, dell'Art. 5 della legge regionale n. 24/1998, come
modificato  dalla  legge  regionale  n.  25/1998,  le  parole  «dello
specifico  piano  di  settore  delle  coste»,  sono  sostituite dalle
seguenti:   «del  piano  di  utilizzazione  delle  aree  del  demanio
marittimo   di   cui   al   decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  400
(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali  marittime)  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
4 dicembre 1993, n. 494,».
    4.  Dopo  il  comma 10,  dell'Art.  5  della  legge  regionale n.
24/1998, e' inserito il seguente:
    «10-bis.  I  PTP  o  il  PTPR  possono  consentire trasformazioni
diverse  da  quelle  previste  dai  commi 3,  4,  5,  6, 7 e 8 previa
predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'Art. 29, comma 1,
lettera b),  volto  al  recupero urbanistico. In tal caso, al fine di
preservare  l'integrita'  delle  aree libere prospicienti la linea di
costa,  eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati
solo  in  ambiti  il  cui  fronte verso il mare sia gia' impegnato da
edificazione  esistente  realizzata  in  conformita'  agli  strumenti
urbanistici e di pianificazione vigenti.».