Art. 3. Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 24/1998 come modificato dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25 1. Il comma 4, dell'Art. 5 della legge regionale n. 24/1998 e' sostituito dal seguente: «4. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'Art. 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'Art. 31-sexies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.». 2. Il comma 6, dell'Art. 5 della legge regionale n. 24/1998 e' sostituito dal seguente: «6. Le specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR prevedono i casi in cui i manufatti di cui al comma 5 debbano salvaguardare le preesistenze naturalistiche ed avere preferibilmente carattere precario. 3. Al comma 7, dell'Art. 5 della legge regionale n. 24/1998, come modificato dalla legge regionale n. 25/1998, le parole «dello specifico piano di settore delle coste», sono sostituite dalle seguenti: «del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,». 4. Dopo il comma 10, dell'Art. 5 della legge regionale n. 24/1998, e' inserito il seguente: «10-bis. I PTP o il PTPR possono consentire trasformazioni diverse da quelle previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'Art. 29, comma 1, lettera b), volto al recupero urbanistico. In tal caso, al fine di preservare l'integrita' delle aree libere prospicienti la linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il mare sia gia' impegnato da edificazione esistente realizzata in conformita' agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti.».