Art. 31. Modifiche all'Art. 36-ter della legge regionale n. 24/1998 1. Alla lettera a), del comma 1, dell'Art. 36-ter della legge regionale n. 24/1998 le parole da «entro il» a «Art. 23;» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto dal comma 1 dell'Art. 23;». 2. Dopo il comma 2 dell'Art. 36-ter della legge regionale n. 24/1998 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fino alla data di approvazione del PTPR, gli accordi di programma aventi ad oggetto piani o programmi d'intervento finalizzati all'acquisizione pubblica di aree ricadenti in aree naturali protette con rilevante valore paesaggistico possono comportare variazioni ai PTP vigenti a condizione che: a) le acquisizioni siano previste in strumenti urbanistici generali comunali approvati o adottati o in leggi regionali istitutive di aree naturali protette; b) gli atti relativi all'accordo di programma siano sottoposti, prima della sottoscrizione dell'accordo stesso, alle forme di pubblicita' previste dall'Art. 23, commi 2 e 3, ma con i termini ridotti alla meta'; c) l'accordo di programma sia approvato con decreto del Presidente della giunta regionale, previa ratifica del Consiglio regionale da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso.