Art. 31.
     Modifiche all'Art. 36-ter della legge regionale n. 24/1998
    1.  Alla  lettera a),  del  comma 1, dell'Art. 36-ter della legge
regionale  n.  24/1998  le  parole  da  «entro  il» a «Art. 23;» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il termine previsto dal comma 1
dell'Art. 23;».
    2.  Dopo  il  comma 2  dell'Art.  36-ter della legge regionale n.
24/1998 e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.  Fino  alla data di approvazione del PTPR, gli accordi di
programma   aventi   ad   oggetto   piani  o  programmi  d'intervento
finalizzati  all'acquisizione  pubblica  di  aree  ricadenti  in aree
naturali   protette   con   rilevante  valore  paesaggistico  possono
comportare variazioni ai PTP vigenti a condizione che:
      a) le  acquisizioni  siano  previste  in  strumenti urbanistici
generali   comunali   approvati  o  adottati  o  in  leggi  regionali
istitutive di aree naturali protette;
      b) gli atti relativi all'accordo di programma siano sottoposti,
prima   della  sottoscrizione  dell'accordo  stesso,  alle  forme  di
pubblicita'  previste  dall'Art.  23,  commi  2 e 3, ma con i termini
ridotti alla meta';
      c) l'accordo   di  programma  sia  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  giunta  regionale,  previa  ratifica del Consiglio
regionale   da  effettuarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
sottoscrizione dell'accordo stesso.