Art. 32. Disposizioni transitorie 1. Le modifiche apportate dalla presente legge all'Art. 5, commi 4 e 10-bis, all'Art. 6, comma 5, all'Art. 7, commi 7, 8 e 15-bis, all'Art. 16, comma 3, della legge regionale n. 24/1998 nonche' le disposizioni degli articoli 31-quater e 31-quinquies della legge regionale n. 24/1998, come inseriti dalla presente legge, non si applicano ai PTP approvati dalla stessa legge regionale n. 24/1998. 2. Le province possono presentare le proposte di modifica delle perimetrazioni dei vincoli paesistici e delle classificazioni per zona, ai sensi dell'Art. 23 della legge regionale n. 24/1998, come modificato dalla presente legge, a decorrere dalla prima modifica o dal primo aggiornamento del PTPR di cui all'Art. 21 della stessa legge regionale n. 24/1998.