Art. 32.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Le modifiche apportate dalla presente legge all'Art. 5, commi
4  e  10-bis,  all'Art.  6, comma 5, all'Art. 7, commi 7, 8 e 15-bis,
all'Art.  16,  comma 3,  della  legge regionale n. 24/1998 nonche' le
disposizioni  degli  articoli 31-quater  e  31-quinquies  della legge
regionale  n.  24/1998,  come  inseriti  dalla presente legge, non si
applicano ai PTP approvati dalla stessa legge regionale n. 24/1998.
    2.  Le  province possono presentare le proposte di modifica delle
perimetrazioni  dei  vincoli  paesistici  e delle classificazioni per
zona,  ai  sensi  dell'Art. 23 della legge regionale n. 24/1998, come
modificato  dalla  presente legge, a decorrere dalla prima modifica o
dal  primo  aggiornamento  del  PTPR  di cui all'Art. 21 della stessa
legge regionale n. 24/1998.