Art. 35.
Modifica  all'Art.  3  della  legge  regionale 8 novembre 2004, n .12
    «Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi»
    1.  La lettera b), del comma 1, dell'Art. 3 della legge regionale
n. 12/2004 e' sostituita dalla seguente:
      «b)  le  opere  di  cui  all'Art. 2, comma 1, realizzate, anche
prima  della apposizione del vincolo, in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a
vincoli  imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei
monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a
protezione  speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici
attuativi  vigenti, nonche' a tutela dei parchi e delle aree naturali
protette nazionali, regionali e provinciali;».