Art. 35. Modifica all'Art. 3 della legge regionale 8 novembre 2004, n .12 «Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi» 1. La lettera b), del comma 1, dell'Art. 3 della legge regionale n. 12/2004 e' sostituita dalla seguente: «b) le opere di cui all'Art. 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonche' a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali;».