Art. 4.
Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 24/1998 come modificato
             dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 16
    1.  Il  comma 5,  dell'Art. 6 della legge regionale n. 24/1998 e'
sostituito dal seguente:
    «5.   Fatto   salvo   l'obbligo  di  richiedere  l'autorizzazione
paesistica  ai sensi dell'Art. 25, le disposizioni di cui al presente
articolo non  si  applicano  alle  aree  urbanizzate  esistenti  come
individuate  dai  PTP  o  dal  PTPR,  ferma  restando  la  preventiva
definizione  delle  procedure  relative alla variante speciale di cui
all'Art.  31-sexies,  commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi
nuclei edilizi abusivi condonabili.».
    2.  Al  comma 10, dell'Art. 6 della legge regionale n. 24/1998 le
parole   da:   «piani  urbanistici»  a  «manufatti  esistenti.»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «piani attuativi ai sensi dell'Art. 29,
comma 1, lettera b), volti al recupero urbanistico.».