Art. 4. Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 24/1998 come modificato dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 16 1. Il comma 5, dell'Art. 6 della legge regionale n. 24/1998 e' sostituito dal seguente: «5. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'Art. 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'Art. 31-sexies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.». 2. Al comma 10, dell'Art. 6 della legge regionale n. 24/1998 le parole da: «piani urbanistici» a «manufatti esistenti.» sono sostituite dalle seguenti: «piani attuativi ai sensi dell'Art. 29, comma 1, lettera b), volti al recupero urbanistico.».