Art. 5.
Modifiche  all'Art.  7  della  legge  regionale n. 24/1998, da ultimo
       modificato dalla legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
    1. Il comma 7, dell'Art. 7 della legge regionale n. 24/1998, come
da  ultimo modificato dalla legge regionale n. 16/2000, e' sostituito
dal seguente:
    «7.   Fatto   salvo   l'obbligo  di  richiedere  l'autorizzazione
paesistica ai sensi dell'Art. 25, le disposizioni di cui ai commi 5 e
6  non  si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate
dai  PTP  o  dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle
procedure  relative alla variante speciale di cui all'Art. 31-sexies,
commi 1  e  2,  qualora  in  tali  aree  siano inclusi nuclei edilizi
abusivi condonabili.».
    2. Al comma 8, dell'Art. 7 della legge regionale n. 24/1998, come
modificato dalla legge regionale n. 2/2004, dopo le parole: «presente
legge»  sono  inserite  le seguenti: «nonche' per le aree individuate
dai PTP o dal PTPR,».
    3. Dopo il comma 15, dell'Art. 7 della legge regionale n. 24/1998
e' inserito il seguente:
    «15-bis.  I  PTP  o  il  PTPR  possono  consentire trasformazioni
diverse  da  quelle  di  cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, previa
predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'Art. 29, comma 1,
lettera b),  volto  al recupero urbanistico. In tal caso la fascia di
rispetto  e' stabilita in metri 50 a partire dalle sponde o dal piede
dell'argine.».