Art. 5. Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 24/1998, da ultimo modificato dalla legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 1. Il comma 7, dell'Art. 7 della legge regionale n. 24/1998, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 16/2000, e' sostituito dal seguente: «7. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'Art. 25, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'Art. 31-sexies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.». 2. Al comma 8, dell'Art. 7 della legge regionale n. 24/1998, come modificato dalla legge regionale n. 2/2004, dopo le parole: «presente legge» sono inserite le seguenti: «nonche' per le aree individuate dai PTP o dal PTPR,». 3. Dopo il comma 15, dell'Art. 7 della legge regionale n. 24/1998 e' inserito il seguente: «15-bis. I PTP o il PTPR possono consentire trasformazioni diverse da quelle di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'Art. 29, comma 1, lettera b), volto al recupero urbanistico. In tal caso la fascia di rispetto e' stabilita in metri 50 a partire dalle sponde o dal piede dell'argine.».