Art. 6.
        Modifiche all'Art. 8 della legge regionale n. 24/1998
    1. Dopo il comma 3, dell'Art. 8 della legge regionale n. 24/1998,
e' inserito il seguente:
    «3-bis.  Qualora  lo  sviluppo delle attivita' sportive di cui al
comma 2,  lettera d),  comporti  la  necessita'  di  razionalizzare o
integrare  bacini  sciistici intercomunali si fa ricorso ai programmi
di  intervento  previsti  dall'Art.  31-bis, anche in deroga a quanto
disposto  dall'Art.  10,  comma 8,  fermo  restando il rimboschimento
compensativo con specie autoctone.