Art. 6. Modifiche all'Art. 8 della legge regionale n. 24/1998 1. Dopo il comma 3, dell'Art. 8 della legge regionale n. 24/1998, e' inserito il seguente: «3-bis. Qualora lo sviluppo delle attivita' sportive di cui al comma 2, lettera d), comporti la necessita' di razionalizzare o integrare bacini sciistici intercomunali si fa ricorso ai programmi di intervento previsti dall'Art. 31-bis, anche in deroga a quanto disposto dall'Art. 10, comma 8, fermo restando il rimboschimento compensativo con specie autoctone.