Art. 8.
       Modifiche all'Art. 11 della legge regionale n. 24/1998
    1.  Alla  lettera d),  del  comma 2,  dell'Art.  11  della  legge
regionale n. 24/1998 dopo le parole:
    «legge  1776/1927» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; in tal
caso  la liquidazione estingue l'uso civico ed il conseguente vincolo
paesistico.».
    2.  Al  comma 4, dell'Art. 11 della legge regionale n. 24/1998 le
parole  da  «;  in  detti casi» a: «sempre che» sono sostituite dalle
seguenti:  «.  In  tal  caso  il mutamento di destinazione d'uso deve
essere  previsto  dai  comuni  in  sede  di redazione degli strumenti
urbanistici generali o loro varianti purche».
    3. Dopo il comma 4, dell'Art. 11 della legge regionale n. 24/1998
e' inserito il seguente:
    «4-bis.  Gli  strumenti  urbanistici generali o loro varianti che
prevedano,  ai  sensi del comma 4, il mutamento di destinazione d'uso
delle  proprieta'  collettive  gravate  da  uso civico, sono altresi'
sottoposti  alla preventiva autorizzazione paesistica di cui all'Art.
25.  Tale  mutamento  di  destinazione non estingue l'uso civico e il
conseguente   vincolo  paesistico  e  gli  interventi  previsti  sono
comunque  sottoposti all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'Art.
25.».