Art. 8. Modifiche all'Art. 11 della legge regionale n. 24/1998 1. Alla lettera d), del comma 2, dell'Art. 11 della legge regionale n. 24/1998 dopo le parole: «legge 1776/1927» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; in tal caso la liquidazione estingue l'uso civico ed il conseguente vincolo paesistico.». 2. Al comma 4, dell'Art. 11 della legge regionale n. 24/1998 le parole da «; in detti casi» a: «sempre che» sono sostituite dalle seguenti: «. In tal caso il mutamento di destinazione d'uso deve essere previsto dai comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti purche». 3. Dopo il comma 4, dell'Art. 11 della legge regionale n. 24/1998 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli strumenti urbanistici generali o loro varianti che prevedano, ai sensi del comma 4, il mutamento di destinazione d'uso delle proprieta' collettive gravate da uso civico, sono altresi' sottoposti alla preventiva autorizzazione paesistica di cui all'Art. 25. Tale mutamento di destinazione non estingue l'uso civico e il conseguente vincolo paesistico e gli interventi previsti sono comunque sottoposti all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'Art. 25.».