Art. 9.
       Modifiche all'Art. 13 della legge regionale n. 24/1998
    1.  Il  comma 3, dell'Art. 13 della legge regionale n. 24/1998 e'
sostituto dal seguente:
    «3.  Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del
comma 2:
      a) le  aree  ed  i  beni puntuali e lineari nonche' le relative
fasce di rispetto individuati dai PTP o dal PTPR;
      b) le  aree  individuate con provvedimento dell'amministrazione
competente  anche  successivamente  all'approvazione  dei  PTP  o del
PTPR.».
    2.  Dopo  il  comma 3,  dell'Art.  13  della  legge  regionale n.
24/1998, e' inserito il seguente:
    «3-bis.  La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce
il  riferimento  cartografico  per  l'individuazione dei beni e delle
aree di cui al comma 3.».
    3.  Il comma 4 della legge regionale n. 24/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «4.  Nelle  zone  di  interesse  archeologico ogni modifica dello
stato  dei  luoghi  e'  subordinata  all'autorizzazione paesistica ai
sensi   dell'Art.  25,  integrata,  per  le  nuove  costruzioni,  dal
preventivo  parere  della  competente soprintendenza archeologica. In
tal  caso il parere valuta l'ubicazione degli interventi previsti nel
progetto  in  relazione  alla  presenza  ed  alla  rilevanza dei beni
archeologici, mentre l'autorizzazione paesistica valuta l'inserimento
degli  interventi stessi nel contesto paesistico, in conformita' alle
specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR.».