Art. 9. Modifiche all'Art. 13 della legge regionale n. 24/1998 1. Il comma 3, dell'Art. 13 della legge regionale n. 24/1998 e' sostituto dal seguente: «3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2: a) le aree ed i beni puntuali e lineari nonche' le relative fasce di rispetto individuati dai PTP o dal PTPR; b) le aree individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione dei PTP o del PTPR.». 2. Dopo il comma 3, dell'Art. 13 della legge regionale n. 24/1998, e' inserito il seguente: «3-bis. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 3.». 3. Il comma 4 della legge regionale n. 24/1998 e' sostituito dal seguente: «4. Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi e' subordinata all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'Art. 25, integrata, per le nuove costruzioni, dal preventivo parere della competente soprintendenza archeologica. In tal caso il parere valuta l'ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre l'autorizzazione paesistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformita' alle specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR.».