Art. 10.
Parere ai fini del rilascio del nullaosta classificato di categoria A
    1.  La  giunta  regionale,  provvede  all'espressione  del parere
previsto dall'Art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995 e
successive  modifiche,  ai  fini  del  rilascio, da parte dell'organo
statale   competente,   del   nullaosta   preventivo  all'impiego  di
radiazioni  ionizzanti,  classificato  di  categoria  A, con apposita
deliberazione  adottata  avvalendosi del supporto tecnico scientifico
della commissione.