Art. 2.
                         N u l l a  o s t a
    1.  L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico
di  categoria  B,  e' soggetto a nullaosta, ai sensi dell'Art. 29 del
decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche, in relazione:
      a) all'idoneita'  dell'ubicazione  dei  locali,  dei  mezzi  di
radioprotezione,  delle  modalita' di esercizio, delle attrezzature e
della qualificazione del personale addetto;
      b) alle conseguenze di eventuali incidenti;
      c) alle  modalita'  dell'eventuale allontanamento o smaltimento
nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
    2.  Il  nullaosta  e'  rilasciato,  su domanda degli interessati,
dall'azienda  unita'  sanitaria locale, di seguito denominata azienda
USL,  competente  per territorio in relazione al luogo di svolgimento
dell'attivita'.   Nel  caso  di  sorgenti  mobili,  il  nullaosta  e'
rilasciato  dall'azienda U.S.L. nel cui territorio e' ubicata la sede
operativa  del  soggetto  richiedente  ove  sono detenute le sorgenti
quando non vengono utilizzate.
    3. La domanda indica i dati e gli elementi relativi:
      a) all'attivita' che si intende svolgere;
      b) all'ubicazione e alle caratteristiche dei locali;
      c) alle  caratteristiche  delle  macchine  radiogene, al tipo e
alla quantita' di materie radioattive che si intendono impiegare;
      d) alla qualificazione del personale addetto all'attivita';
      e) alle  modalita'  di  produzione ed eventuale smaltimento dei
rifiuti;
      f) alle  modalita' dell'eventuale riciclo o riutilizzazione dei
materiali;
      g) all'identificazione  dei  rischi  per la popolazione e per i
lavoratori connessi all'esercizio dell'attivita'.
    4.   La   domanda  e'  corredata  della  documentazione  prevista
dall'Art.   81,  comma 1,  lettera a),  del  decreto  legislativo  n.
230/1995  e  successive  modifiche,  redatta  e  firmata dall'esperto
qualificato  cui  e'  affidata  la sorveglianza fisica ai sensi dello
stesso decreto legislativo.