Art. 2.
Fondo  regionale  per  il finanziamento degli interventi straordinari
                   nei paesi del sud est asiatico

    1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art. 1 e' istituito un fondo
regionale  per  gli  interventi  straordinari  nei  paesi del sud est
asiatico colpiti dal marernoto del 26 dicembre 2004.
    2. Al fondo di cui al comma 1 possono affluire le somme che altri
soggetti  pubblici  e privati mettono a disposizione per le finalita'
di  cui  alla  presente  legge; a tale fine la Regione puo' istituire
appositi conti correnti di riferimento.
    3.  Gli  interessi  derivanti dalle giacenze depositate sui conti
correnti sono destinati al finanziamento degli interventi medesimi.