Art. 2. Fondo regionale per il finanziamento degli interventi straordinari nei paesi del sud est asiatico 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 e' istituito un fondo regionale per gli interventi straordinari nei paesi del sud est asiatico colpiti dal marernoto del 26 dicembre 2004. 2. Al fondo di cui al comma 1 possono affluire le somme che altri soggetti pubblici e privati mettono a disposizione per le finalita' di cui alla presente legge; a tale fine la Regione puo' istituire appositi conti correnti di riferimento. 3. Gli interessi derivanti dalle giacenze depositate sui conti correnti sono destinati al finanziamento degli interventi medesimi.