Art. 3.
                   Individuazine degli interventi

    1.   La  giunta  regionale,  con  proprie  deliberazioni  assunte
d'intesa   con  l'ufficio  di  presidenza  del  consiglio  regionale,
individua   gli  interventi  da  finanziare,  definisce  le  relative
modalita'   di  realizzazione,  quantifica  l'entita'  delle  risorse
necessarie e ne disciplina l'erogazione.