Art. 4. Monitoraggio e verifica degli interventi 1. La giunta regionale definisce, d'intesa con i soggetti pubblici e privati che hanno erogato contributi al fondo di cui all'Art. 2, le modalita' e gli strumenti per il monitoraggio e la verifica degli interventi cofinanziati. 2. Giunta regionale illustra in apposita relazione al consiglio regionale i risultati degli interventi realizzati in attuazione della presente legge.