Art. 4.
              Monitoraggio e verifica degli interventi

    1.  La  giunta  regionale  definisce,  d'intesa  con  i  soggetti
pubblici  e  privati  che  hanno  erogato  contributi al fondo di cui
all'Art.  2,  le  modalita'  e gli strumenti per il monitoraggio e la
verifica degli interventi cofinanziati.
    2.  Giunta  regionale illustra in apposita relazione al consiglio
regionale i risultati degli interventi realizzati in attuazione della
presente legge.