Art. 5. Norma finanziaria 1. Agli interventi di cui all'Art. 1 la Regione destina euro 250.000,00 cui si fa fronte apportando la seguente variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2005, per analogo importo di competenza e cassa: di nuova istituzione: UPB 123 «Interventi straordinari nei paesi del sud-est asiatico colpiti dal maremoto 26 dicembre 2004» per euro 250.000,00; in diminuzione: UPB 741 «Fondi spese correnti» per euro 250.000,00. 2. Al fine di destinare ulteriori risorse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'Art. 23, comma 3 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), ad apportare nel corso dell'esercizio 2005 variazioni al bilancio di previsione fra la UPB 113 «Organizzazione regionale protezione civile spese correnti» e la UPB di nuova istituzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 100.000,00. 3. Per consentire l'effettuazione di interventi in conto capitale nell'ambito delle attivita' di ricostruzione di cui alla presente legge, la giunta regionale e' inoltre autorizzata, ai sensi dell'Art. 23 comma 3 della legge regionale n. 36/2001, ad apportare nel corso dell'esercizio 2005 variazioni al bilancio di previsione fra la UPB 123 di nuova istituzione «Interventi straordinari nei paesi del sud-est asiatico colpiti dal maremoto del 26 dicembre 2004 - spese correnti» e la UPB da istituire «Interventi straordinari nei paesi del sud-est asiatico colpiti dal maremoto del 26 dicembre 2004 - spese di investimento».