Art. 5.
                          Norma finanziaria

    1.  Agli  interventi  di  cui  all'Art. 1 la Regione destina euro
250.000,00  cui  si  fa  fronte  apportando la seguente variazione al
bilancio  di  previsione  dell'esercizio 2005, per analogo importo di
competenza e cassa:
      di  nuova  istituzione:  UPB  123  «Interventi straordinari nei
paesi del sud-est asiatico colpiti dal maremoto 26 dicembre 2004» per
euro 250.000,00;
      in  diminuzione:  UPB  741  «Fondi  spese  correnti»  per  euro
250.000,00.
    2.  Al  fine  di  destinare  ulteriori risorse alla realizzazione
degli  interventi  di cui alla presente legge, la giunta regionale e'
autorizzata,  ai  sensi  dell'Art.  23, comma 3 della legge regionale
6 agosto  2001,  n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana),
ad  apportare nel corso dell'esercizio 2005 variazioni al bilancio di
previsione fra la UPB 113 «Organizzazione regionale protezione civile
spese  correnti» e la UPB di nuova istituzione, fino alla concorrenza
dell'importo massimo di euro 100.000,00.
    3. Per consentire l'effettuazione di interventi in conto capitale
nell'ambito  delle  attivita'  di  ricostruzione di cui alla presente
legge, la giunta regionale e' inoltre autorizzata, ai sensi dell'Art.
23  comma 3  della legge regionale n. 36/2001, ad apportare nel corso
dell'esercizio  2005  variazioni al bilancio di previsione fra la UPB
123  di  nuova  istituzione  «Interventi  straordinari  nei paesi del
sud-est  asiatico  colpiti  dal maremoto del 26 dicembre 2004 - spese
correnti»  e  la  UPB da istituire «Interventi straordinari nei paesi
del  sud-est  asiatico  colpiti  dal  maremoto del 26 dicembre 2004 -
spese di investimento».