Art. 6. Disposizioni di prima applicazione 1. La giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, individua con propria deliberazione l'area geografica di riferimento dell'azione regionale e dispone i primi interventi di soccorso ai sensi dell'Art. 3.