Art. 6.
                 Disposizioni di prima applicazione

    1. La giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dalla data
di  entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ufficio di
presidenza   del   consiglio   regionale,   individua   con   propria
deliberazione  l'area geografica di riferimento dell'azione regionale
e dispone i primi interventi di soccorso ai sensi dell'Art. 3.