Art. 9.
Convenzioni  con le universita', 1e istituzioni dell'AFAM e le scuole
                 superiori per mediatori linguistici
    1.  La  Regione  stipula  con  le universita', con le istituzioni
dell'AFAM  e  con  le  scuole  superiori  per  mediatori  linguistici
apposite   convenzioni  che  regolano,  in  particolare,  i  seguenti
aspetti:
      a) modalita'  di  utilizzo  degli  immobili,  dei beni mobili e
delle attrezzature finalizzati al diritto allo studio, ferma restando
la  proprieta'  in  capo alla Regione, e quantificazione dei relativi
oneri a carico delle universita', delle istituzioni dell'AFAM e delle
scuole superiori per mediatori linguistici;
      b) modalita' di inserimento del personale adibito alla gestione
dei servizi per il diritto allo studio;
      c) durata del periodo di graduale adeguamento dei contributi di
gestione e definizione delle relative modalita' di riparto.