Art. 2.
              Analisi d'impatto della regolamentazione
    1. Le proposte di legge e di regolamento predisposte dalla giunta
regionale sono accompagnate da una relazione che:
      a) evidenzia gli elementi che rendono necessario l'intervento;
      b) motiva  in  ordine  all'idoneita'  dell'atto  rispetto  agli
obiettivi perseguiti;
      c) offre  elementi  chiari di valutazione in ordine all'impatto
della  regolamentazione  sull'organizzazione interna, su quella degli
enti   locali  e  delle  pubbliche  amministrazioni  in  genere,  sui
cittadini   e   sulle  imprese,  nonche'  in  termini  di  formalita'
amministrative.
    2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
giunta regionale:
      a) approva un modello di relazione;
      b) avvia, in via sperimentale, un sistema di analisi preventiva
sull'impatto delle proposte di legge e di regolamento;
      c) approva  un  programma che assicuri, entro la data di cui al
comma 3, la progressiva sottoposizione degli atti di cui al comma 1 a
verifica preventiva di fattibilita'.
    3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006,  l'analisi preventiva di
impatto  riguardera'  tutti  gli  atti  di  cui  al  comma 1, salvo i
progetti di legge statutaria, i progetti di legge di approvazione del
bilancio,  del  rendiconto  e delle variazioni, nonche' i progetti di
legge  di  cui all'Art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.
34  (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilita' della Regione).
    4. Resta fermo quanto disposto dall'Art. 28 della legge regionale
n. 34/1978.