Art. 2. Analisi d'impatto della regolamentazione 1. Le proposte di legge e di regolamento predisposte dalla giunta regionale sono accompagnate da una relazione che: a) evidenzia gli elementi che rendono necessario l'intervento; b) motiva in ordine all'idoneita' dell'atto rispetto agli obiettivi perseguiti; c) offre elementi chiari di valutazione in ordine all'impatto della regolamentazione sull'organizzazione interna, su quella degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni in genere, sui cittadini e sulle imprese, nonche' in termini di formalita' amministrative. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale: a) approva un modello di relazione; b) avvia, in via sperimentale, un sistema di analisi preventiva sull'impatto delle proposte di legge e di regolamento; c) approva un programma che assicuri, entro la data di cui al comma 3, la progressiva sottoposizione degli atti di cui al comma 1 a verifica preventiva di fattibilita'. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'analisi preventiva di impatto riguardera' tutti gli atti di cui al comma 1, salvo i progetti di legge statutaria, i progetti di legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e delle variazioni, nonche' i progetti di legge di cui all'Art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione). 4. Resta fermo quanto disposto dall'Art. 28 della legge regionale n. 34/1978.