Art. 3. Liberalizzazione dell'attivita' d'impresa 1. Il presente articolo, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato e dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, reca disposizioni dirette a favorire la liberalizzazione dell'attivita' d'impresa. 2. L'avvio, lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione dell'attivita' d'impresa non sono soggetti a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, salvo che: a) nei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti a tutela di diritti e interessi garantiti dall'Art. 41, secondo comma, della Costituzione; b) nei casi derivanti dagli obblighi imposti dalla normativa comunitaria. 3. La giunta regionale, entro il 31 dicembre 2005, individua i procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2, anche con riferimento agli atti di programmazione generale e settoriale. Sul provvedimento della giunta regionale e' acquisito il parere della commissione consiliare competente e della conferenza regionale delle autonomie istituita dall'Art. 1, commi 16 e seguenti, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»). Il provvedimento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali relative a procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della giunta regionale di cui al comma 3. 5. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali adeguano i propri regolamenti che prevedono autorizzazioni, licenze o atti di assenso comunque denominati al principio stabilito dal presente articolo. 6. Al fine di assicurare la massima efficacia degli interventi previsti dal presente articolo, la Regione favorisce la stipulazione di intese o accordi con lo Stato nelle forme e nelle sedi previste dalla legislazione vigente, per armonizzare le rispettive legislazioni e raggiungere il comune obiettivo della semplificazione a favore delle imprese.