Art. 3.
              Liberalizzazione dell'attivita' d'impresa
    1.   Il   presente   articolo,   nel  rispetto  della  competenza
legislativa  esclusiva  dello Stato e dei principi fondamentali nelle
materie  di  legislazione  concorrente,  reca  disposizioni dirette a
favorire la liberalizzazione dell'attivita' d'impresa.
    2.  L'avvio,  lo  svolgimento,  la trasformazione e la cessazione
dell'attivita'   d'impresa  non  sono  soggetti  a  provvedimenti  di
autorizzazione,  di  licenza  o di assenso comunque denominati, salvo
che:
      a) nei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti a tutela
di  diritti  e interessi garantiti dall'Art. 41, secondo comma, della
Costituzione;
      b) nei  casi  derivanti  dagli obblighi imposti dalla normativa
comunitaria.
    3.  La  giunta  regionale, entro il 31 dicembre 2005, individua i
procedimenti  di  autorizzazione,  di  licenza  o di assenso comunque
denominati,  rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b)
del  comma 2,  anche  con  riferimento  agli  atti  di programmazione
generale  e  settoriale.  Sul provvedimento della giunta regionale e'
acquisito  il  parere della commissione consiliare competente e della
conferenza  regionale delle autonomie istituita dall'Art. 1, commi 16
e  seguenti, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del
sistema   delle   autonomie  in  Lombardia.  Attuazione  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dallo  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo  I  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»). Il
provvedimento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
    4.  Sono  abrogate  le  disposizioni  legislative e regolamentari
regionali  relative a procedimenti di autorizzazione, di licenza o di
assenso  comunque  denominati non rientranti nelle fattispecie di cui
alle  lettere  a)  e  b)  del  comma 2.  L'abrogazione  ha  effetto a
decorrere  dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
del provvedimento della giunta regionale di cui al comma 3.
    5.  Nelle  materie  di competenza legislativa regionale, gli enti
locali  adeguano  i  propri regolamenti che prevedono autorizzazioni,
licenze  o atti di assenso comunque denominati al principio stabilito
dal presente articolo.
    6.  Al  fine  di assicurare la massima efficacia degli interventi
previsti  dal presente articolo, la Regione favorisce la stipulazione
di  intese  o  accordi con lo Stato nelle forme e nelle sedi previste
dalla   legislazione   vigente,   per   armonizzare   le   rispettive
legislazioni  e raggiungere il comune obiettivo della semplificazione
a favore delle imprese.